Data di nascita

Periodo di riferimento

Data della morte

          

Pagina non disponibile

Pagina non disponibile

File non trovato. URL: families/dejudicibus/ventimiglia/xiii/1249a_0.php - Current include path: /home/yh3zg7hr/genealogia.dejudicibus.it/includes

Atti dell'Amandolesio

viene nominata nei seguenti atti.

Lista degli Atti dell'Amandolesio

viene nominata nei seguenti atti rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio, raccolti e custoditi a Genova, secondo quanto stabilito nelle clausole di pace dopo l'assedio del 1220.

Clicca qui a sinistrasopra sulle singole voci per vederne il contenuto.
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum I: serie α (cart. 56)
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum II: serie β (cart. 56)
Atti dal 1259 al 1264: serie γ (cart. 57)
Repertorio delle notizie inserite nei Cartolari I & II (cart. 56): serie κ
Repertorio delle notizie inserite nel cartolario 57: serie ν

Nell'Archivio di Stato di Genova si conservano due cartolai notarili nei quali si contengono quasi un migliaio di atti per la massima parte rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio fra il 1256 ed il 1264. Si tratta del cartolare 56, che comprende rogiti fra il I° dicembre 1256 e il 23 dicembre 1258, e del cartolare 57, che contiene rogiti fra il 28 dicembre 1258 e il 7 dicembre 1264.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1255 al 1258”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1985.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1993.

MILLESIMO CCLVIIII INDICTIONE PRIMA

In nomine Domini, amen. Cartularius instrumentorum factorum per me Iohannem de Mandolexio notarium in Vintimilio et Rappali, ut infra continetur. Et sunt in isto cartulario instrumenta sex annorum, videlicet de millesimo cclviiii, millesimo cclx, millesimo cclxi, millesimo cclxii, millesimo cclxiii et millesimo cclxiiii, ut inferius per ordinem annotantur, et est signum meum quod appono in instrumentis tale: (S.T.) Iohannes de Mandolexio, notarius Sacri Imperii, rogatus scripsi.

Una menzione particolare merita la professoressa e ricercatrice Laura Balletto, come riportato nei ringraziamenti.

Atto n.115 della serie α

Notaio Giovanni de Amandolesio

Questo è l'atto dove risulta che Ottone abbia partecipato alla battaglia di Damietta, dove è stato catturato e tenuto prigioniero fino al pagamento di un riscatto. Per poter pagare il riscatto, i familiari dovettero prima farlo dichiarare morto, pur sapendo fosse ancora vivo, altrimenti non avrebbero potuto ereditare e mettere in vendita i beni; quindi vendere i beni, raccogliere la somma richiesta e infine pagare i saraceni per far liberare Ottone. Al suo ritorno, lui confermò che essi avevano agito per il suo bene e non per interessi personali.

15 gennaio 1258, Ventimiglia.
Raimondo Giudice, a nome di Ottone del fu Oberto Giudice, del quale è procuratore, dà licenza a Rainaldo Bulferio maiori, dietro pagamento della somma di 40 soldi di genovini, di cui rilascia quietanza, di costruire dove vorrà, tra la città di Ventimiglia, la terra di San Michele e la rocca in Pascherio, un edificio della grandezza da lui voluta per farvi mulini e paratoria.

Ɑ Rainaldi Bulferii maioris.
Ego Raimundus I[udex, nuncius et procurator Ottonis Iudicis, filii quondam] Oberti Iudicis, ut …[omissis]… tenor talis est: [Ego Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis, con]stituo te Raimundum Iudicem, consanguineum meum, presentem et recipientem, meum certum nuncium et procuratorem et loco mei generalem, specialem et singularem super omnibus tam mobilibus quam immobilibus, tam divisis quam Ąndivisis rebus, que michi perveniunt vel pervenire possent de hereditate quondam patris mei, Oberti Iudicis, et quod tu de predictis rebus possis agere et a quolibet postulare, vendere, dividere, alienare et omnia demum tacere que egomet tacere possem, promittens me ratum et firmum habere et tenere quicquid de dictis rebus et circa predicta feceris vel per me actum fuerit et ordinatum, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum meorum. Actum in flumine Damiate, super tenda dicti Ottonis, in exercitu domina regis Francie. Testes Petrus, filius Anselmi Melagini de Vintimilio, Otto Mainardus de Diano.
Anno dominice Nativitatis millesimo ccxlviiii, indictione vi, xxii septembris, pro soldis quadraginta ianuinorum, quos a te dicto Rainaldo, nomine dicti Ottonis, confiteor habuisse et recepisse, renuntians exceptioni non numerate pecunie, nomine ipsius Ottonis, do licenciam et auctoritatem …[omissis]…
Pro predictis namque et singulis attendendis et observandis universa bona dicti Ottonis, habita et habenda, tibi pigneri obligo.
Actum in civitate [Vintimilii, in do]mo Raimundi Bonisegnorii notarii, presentibus testibus Petro de Podio Rainaldo iudice, Ful[cone Curlo], Guillelmo Dulbeco, Rainaldino Bulferio et dicto Raimundo Bonosegnorio notario.
Anno dominice Nativitatis millesimo cclviii, indictione xv, die xv ianuarii, inter nonam et vesperas.

Atto n. 115
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Rinaldo Bulferio maggiore.
Io, Raimondo Giudice, ora messaggero e procuratore di Ottone Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, come segue …[omissis]… il tenore è il seguente: Io, Ottone Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, costituisco te, Raimondo Giudice, mio parente, presente e ricevente, come mio fidato messaggero e procuratore e mio rappresentante generale, speciale e unico su tutti i beni mobili e immobili, divisi o indivisi, che mi pervengono o potrebbero pervenire dall'eredità del mio defunto padre Oberto Giudice, e che tu possa agire e richiedere sui predetti beni da chiunque, vendere, dividere, alienare e in fine fare tutto ciò che potrei fare io stesso, promettendo di ritenere valido e fermo tutto ciò che avrai fatto riguardo ai suddetti beni e alle predette questioni o che sarà stato fatto o ordinato per me, sotto pegno e obbligo di tutti i miei beni. Redatto presso il fiume di Damietta, nella tenda del suddetto Ottone, nell'esercito di Sua Maestà il re di Francia. Testimoni Pietro, figlio di Anselmo Melagini di Ventimiglia, Ottone Mainardo di Diano.
Nell'anno della natività del Signore 1248, nell'indizione sesta, il 22 settembre, per quaranta soldi in gennaio che ammetto di avere ricevuto da te, detto Rinaldo, in nome del suddetto Ottone, rinunciando all'eccezione di denaro non contato, autorizzo e concedo …[omissis]… Per quanto riguarda ciò che precede e per ogni singola cosa che deve essere osservata e rispettata, riguardo tutti i beni del suddetto Ottone, già posseduti e da possedere, passo in pegno a te. Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa del notaio Raimondo Bonsignore, con la presenza dei testimoni Pietro di Podio, Rinaldo Giudice, Fulcone Curlo, Guglielmo Dulbecco, Rinaldino Bulferio e del suddetto notaio Raimondo Bonsignore.
Nell'anno della natività del Signore 1258, nell'indizione quindicesima, il 15 gennaio, tra la nona e il vespro.

Atto n.229 della serie α

Notaio Giovanni de Amandolesio

10 settembre 1258, Ventimiglia.
Ottone Giudice del fu Oberto Giudice ratifica la vendita di tutti i suoi beni, mobili ed immobili, e di tutti i diritti, che gli competevano sui beni paterni e materni in Ventimiglia, a Genova e nei rispettivi distretti, che Raimondo Giudice del fu Pietro Giudice ha effettuato, a suo nome, ad Oberto Giudice per la somma di 200 lire di genovini, di cui rilascia quietanza a Raimondo medesimo.

Oberti Iudici[s].
Ego Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis, ratifico et approbo venditionem quam tu Raimundus Iudex, filius quondam Petri Iudicis, nomine meo, fecisti Oberto Iudici, filio quondam Raimundi Iudicis, de omnibus bonis meis mobilibus et immobilibus et de omnibus iuribus, rationibus et actionibus, utilibus et directis, realibus et personalibus, mixtis et rei persecutoriis, …[omissis]…
per instrumentum inde factum manu Oberti, confitendo de dictis libris ducentis integram rationem et solutionem habuisse et recepisse a te dicto Raimundo, renuntians exceptioni non numerate pecunie scu recepte rationis, doli mali et condizioni sine causa, promittens tibi dicto Raimundo de dicta venditione et mandatione et de dietis libris ducentis seu occasione ipsarum …[omissis]…
Actum in civitate Vintimilii, in domo disti Raimundi, presentibus testibus convocatis Iacobo de Volta, presbitero Ugone Melagino, Rainaldo Bulferio, filio quondam Rainaldi, Guillelmo Iudice et Nivelono de Diano iudice.
Anno dominice Nativitatis millesimo cc quinquagesimo octavo, indictione quinta decima, die decima septembris, post nonam.

Atto n. 229
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Oberto Giudice.
Io Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, ratifico e approvo la vendita che tu Raimondo Giudice, figlio del defunto Pietro Giudice, hai fatto in mio nome a Oberto Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, di tutti i miei beni mobili e immobili e di tutti i diritti, ragioni e azioni, utili e diretti, reali e personali, misti e perseguibili, …[omissis]… mediante un atto fatto dalla mano di Oberto, dichiarando di aver avuto e ricevuto piena ragione e soluzione delle suddette duecento lire da te, suddetto Raimondo, rinunciando all'eccezione di denaro non conteggiato o di ragione ricevuta, frode e condizioni senza causa, promettendoti, suddetto Raimondo, per la detta vendita e mandato e per le suddette duecento lire o in occasione di esse …[omissis]…
Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa del suddetto Raimondo, in presenza dei testimoni convocati Giacomo di Volta, il sacerdote Ugone Melagino, Rinaldo Bulferio, figlio del defunto Rinaldo, Guglielmo Giudice e Nivelono, giudice di Diano.
Nell'anno della Natività del Signore 1258, nell'indizione quindicesima, il 17 settembre, dopo la nona.

Atto n.230 della serie α

Notaio Giovanni de Amandolesio

10 settembre 1258, Ventimiglia.
Convenzione fra Ottone Giudice del fu Oberto Giudice, da una parte, ed Oberto Giudice del fu Raimondo Giudice, dall'altra, per cui Oberto promette che tutti i diritti sui beni paterni e materni che competono ad Ottone in Ventimiglia, a Genova e nei rispettivi distretti siano salvi per il medesimo Ottone ed i suoi eredi.

Ɑ Ottonis Iudici[s].
Die eodem, hora, loco et testibus. In presente testium subscriptorum talis conventio et pactum celebratum fuit inter Ottonem Iudicem, filium quondam Oberti Iudicis, ex una parte, et Obertum Iudicem, filium quondam Raimundi Iudicis, ex altera, videlicet quod dictus Obertus vult et promittit per stipulationem …[omissis]…
sint salva et illesa dicto Ottoni et suis heredibus, sine contradictione dicti Oberti et suorum heredum, nec ea iura seu actiones, quas dictus Otto habet in dietis bonis, diminuet neque ledet dictus Obertus aliqua occasione, sub obligatione et ipotheca omnium bonorum suorum, habitorum et habendorum.

Atto n. 230
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Ottone Giudice.
Lo stesso giorno, ora, luogo e testimoni. In presenza dei testimoni sottoscritti è stato stipulato il seguente accordo tra Ottone Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, da una parte, e Oberto Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, dall'altra, ovvero che il suddetto Oberto vuole e promette per mezzo di una stipula …[omissis]… siano salvaguardati e mantenuti intatti per il suddetto Ottone e i suoi eredi, senza riserve da parte di Oberto e dei suoi eredi, né che i diritti o le azioni che il suddetto Ottone ha su tali beni siano ridotti o lesi in alcun modo da Oberto, sotto obbligo e ipoteca di tutti i suoi beni, posseduti e da possedere.

Atto n.234 della serie α

Notaio Giovanni de Amandolesio

18 settembre - 21 ottobre 1258), Ventimiglia.
Ottone Giudice del fu Oberto Giudice di Ventimiglia nomina suo procuratore Ardizzone Giudice di Ventimiglia in causa vertente con Raimondo Curlo e per i suoi negozi nella curia di Ventimiglia.

[Ɑ] Ardiçonis Iudicis.
Ego Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis de Vintimilio, facio, constit[uo et ordino te Ardiçonem Iudicem, abse]ntem, meum certum nuncium, procuratorem et loco mei in causa vel causis …[omissis]…
[Actum] in civitate Vintimilii, in domo …[omissis]…
Anno dominice Nativitatis mil[lesimo] …[omissis]…

Atto n. 234
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Ad Ardizzone Giudice.
Io, Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice di Ventimiglia, faccio, costituisco e ordino te, Ardizzone Giudice, assente, mio fidato messaggero, procuratore e rappresentante in causa o cause …[omissis]… Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa …[omissis]… Nell'anno del Natale del Signore mille …[omissis]…

Notizia n.40 della serie κ

Notaio Giovanni de Amandolesio

XL

s. d. (ante 10 settembre 1258).
Raimondo Giudice del fu Pietro Giudice, a nome di Ottone Giudice del fu Oberto Giudice, vende ad Oberto Giudice del fu Raimondo Giudice tutti i beni mobili ed immobili ed i diritti sui beni paterni e materni, che competono ad Ottone in Ventimiglia, Genova e nei rispettivi distretti, per il prezzo di 200 lire di genovini.
Notaio Oberto.

Notizia nell'atto n. 229.
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Notizia n.53 della serie κ

Notaio Giovanni de Amandolesio

IIII

22 settembre 1249, Damiata.
Ottone del fu Oberto Giudice nomina Raimondo Giudice suo procuratore per i beni mobili ed immobili che gli perverranno in eredità dal padre.

Inserto nell'atto n. 115.
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258,
Cartolarius Instrumentorum I (56)
in Laura Balletto, op. cit.

Atto n.25 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

22 febbraio 1259, Ventimiglia.
Guglielmo Giudice cede a Raimondo Giudice una pezza di terra, in parte incolta e in parte tenuta a viti, fichi e altre colture arboree, sita ubi dicitur Rivoira, in cambio di una pezza di terra incolta, sita in Felegueto.

[Ɑ Gui]llelmi Calde et [Guillel]mi Iudicis.
Die xxii februarii, ante terciam. Cambium et permutationem fecerunt ad invicem inter se Guillelmus Iudex, ex una parte, et Raimundus Iudex, ex altera, videlicet quod dictus Guillelmus dedit et cessit dicto Raimundo peciam unam terre, partim vacue et partim arborate ficuum, vitium et aliarum arborum, quam visus est habere ubi didtur Rivoira, cui coheret superius sumitas sive cacumen montis, inferius terra Guillelmi Dulbechi, ab uno latere terra heredum Raimundi Mauri et ab alio latere terra Nicole de Tabia. Cambio cuius dictus Raimundus dedit et cessit di[ct]o Guillelmo quamdam peciam terre vacue quam visus est habere in Felegueto, cui coheret superius et ab uno latere via, inferius et ab alio latere terra ipsius Guillelmi. Quas terras, ut supra dictum est, unus alteri ad invicem, nomine cambii sive permutationis, cum omnibus suis rationibus, actionibus et iure atque possessione ipsarum, tradiderunt, promittentes ad invicem inter se dictam permutationem in perpetuum et omni tempore ratam et firmam habere et tenere et nullo modo revocare et ipsas terras unus alteri ab omni persona legittime defendere, auctoricare et disbrigare, quisque suis expensis, promiserunt. Alioquin, si contrafìeret et ut supra per singula a quoque ipsorum non foret observatum, penam dupli de quanto ipse terre nunc valent vel pro tempore valuerint unus alteri dare et solvere spoponderunt, rata semper manente permutatione. Et inde pro predictis et singulis attendendis et observandis omnia bona sua habita et habenda inter se ad invicem pigneri obligaverunt, volentes et iubentes de predictis fore duo instrumenta unius tenoris, videlicet utrique parti unum. Actum in portario ecclesie Sancte Marie de Vintimilio, presentibus testibus convocatis Guillelmo Calcia, presbitero Ugone Melagino et Obertino filio Ottonis Iudicis. Anno et indictione ut supra.
Ɑ Factum est pro dicto Guillelmo.

Atto n. 25
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Guglielmo Caldo e Guglielmo Giudice.
Il 22 febbraio, prima della terza. Hanno fatto uno scambio e una permuta tra loro Guglielmo Giudice, da una parte, e Raimondo Giudice, dall'altra, ovvero che il suddetto Guglielmo ha dato e ceduto al suddetto Raimondo un pezzo di terra, in parte vuota e in parte piantata di alberi di fico, vite e altre piante, che sembra di avere dove si chiama Rivoira, che confina superiormente con la cima o la vetta della montagna, inferiormente con la terra di Guglielmo Dulbecco, da un lato con la terra degli eredi di Raimondo Mauri e dall'altro con la terra di Nicola de Tabia. In cambio, il suddetto Raimondo ha dato e ceduto al suddetto Guglielmo un pezzo di terra vuota che sembra di avere a Felegueto, che confina superiormente e da un lato con una strada, inferiormente e dall'altro lato con la terra del suddetto Guglielmo. Questi terreni, come sopra detto, si sono scambiati uno con l'altro, per nome di scambio o permuta, con tutte le loro ragioni, azioni e diritti e possesso degli stessi, promettendo reciprocamente di avere e mantenere tale permuta in perpetuo e in ogni tempo e in nessun modo revocarla e difendere questi terreni l'uno per l'altro da ogni persona legalmente autorizzata, ciascuno a proprie spese: così hanno promesso. In caso contrario, se venisse violato e quanto sopra da ciascuno di loro non fosse osservato, hanno promesso di pagare una sanzione pari al doppio di quanto valgono o varranno in futuro questi terreni uno all'altro, mantenendo sempre valida la permuta. E per tali e singoli aspetti, si sono impegnati a impegnare tutti i loro beni tra loro in pegno, volendo e ordinando che riguardo a quanto sopra ci fossero due documenti di uno stesso tenore, uno per ciascuna parte. Redatto nella porta della chiesa di Santa Maria di Vintimiglia, con i testimoni convocati Guglielmo Calcia, il presbitero Ugone Melagino e Obertino, figlio di Ottone Giudice. Nell'anno e nell'indizione come sopra.
È stato fatto per il suddetto Guglielmo.

Atto n.31 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

24 febbraio 1259, Ventimiglia.
Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, figli del fu Raimondo Giudice, vendono a Guglielmo Enrico, per una metà, e ad Ardizzono Giudice e Guglielmo Giudice, per l'altra metà, un mulino, pro indiviso, con due ruote, situato in Pascherio, cum omnibus suis aquaticiis sive aqueductibus, per il prezzo di 40 lire di genovini, di cui rilasciano quietanza. Dichiarano di procedere alla vendita per pagare i debiti di Ottone Giudice.

[Ɑ Guillelmi Henrici], Ardi[çoni et Guillelmi Iu]dicum.
Die eodem, post nonam. Nos Obertus Iudex, Iohannes et Marinetus, frattes et fìlii quondam Raimundi Iudicis, quisque nostrum in solidum, vendimus, cedimus et tradimus vobis Guillelmo Henrico, ementi pro medietate, et Ardiçono Iudici et Guillelmo Iudici, pro alia medietate, molendinum unum, pro indiviso, cum duabus rotis, quod visi sumus habere in Pascherio, cum omnibus suis aquariciis sive aqueductibus, cui coheret ante via publica, ab uno latere molendinum vestrum Ardiçoni et Guillelmi Iudicis et ab alio molendinum Guillelmi Dulbeci, sive alie sint coherencie, ad habendum, tenendum, possidendum et de cetero quicquid volueritis iure proprietario et titulo emptionis faciendum, cum omni suo iure, ratione, actione reali et personali, utili et directo omnibusque demum pertinenciis et superposìtis suis, nichil ex his in nobis retento, finito predo librarum quadraginta denariorum ianuinorum, de quibus nos bene quietos et solutos vocamus, renuntiantes exceptioni non numerate seu recepte pecunie, doli mali et conditioni sine causa. Quod si dictum molendinum cum suis pertinenciis ultra dictum precium valet, scientes ipsius veram extimationem, id quod ultra valet vobis mera et pura donatione inter vivos donamus et finem vobis inde facimus et refutationem atque pactum de non petendo, renuntiantes legi deceptionis dupli et ultra. Possessionem quoque et dominium dicti molendini cum suis pertinenciis vobis tradidisse confitemur, constituentes nos ipsum vestro nomine tenere et precario possidere dum possidebimus vel ipsius possessionem sumpseritis corporalem, promittentes de dicto molendino cum suis pertinenciis nullam deinceps movere litem, actionem seu controversiam neque requisitionem facere, set potius ipsum vobis et heredibus vestris et cui dederitis vel habere statueritis per nos nostrosque heredes ab omni persona legittime defendere, auctoriçare, disbrigare et non impedire. Et speciali ter promittimus et convenimus vobis sumptus litis agnoscere et vobis restituere, si quos faceretis pro dicto molendino rationabiliter defendendo, sive obtinueritis in lite sive succubueritis, remissa vobis necessitate denunciandi. Quod si non fecerimus et ut supra per singula non observaverimus, penam dupli de quanto dictum molendinum nunc valet vel melioratum valebit vobis stipulantibus dare et solvere promittimus, rata manente venditione. Pro pena et predictis omnibus et singulis observandis universa bona nostra habita et habenda vobis pigneri obligamus, et quilibet nostrum de omnibus et singulis supradictis vobis in solidum teneatur, renuntians quisque nostrum iuri solidi, epistule divi Adriani, beneficio nove constitutions de duobus reis debendi1 ac iuri de principali primo conveniendo. Et speciali ter nos dicti Iohannes et Marinetus abrenuntiamus beneficio minoris etatis, iurantes verbotenus esse maiores annorum decem et octo et ut supra dictum est, tactis corporaliter Sacris Scripturis, in omnibus et per omnia attendere, compiere et observare et in aliquo predictorum non contraiacere vel venire; et facimus hec omnia et singula supradicta consilio Guillelmi Calcie et Raimundi Iudicis, propinquorum et vicinorum nostrorum. Predictam quoque venditionem facimus pro solvendis debitis Ottonis Iudicis. Actum in civitate Vintimilii, in domo dicti Raimundi Iudicis, presentibus testibus convocatis et rogatis Guidone Priore, Oberto filio Ottonis Iudicis et Guillelmo Malleo canonico Vintimiliensi. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 31
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.


1Duobus reis debendi” è una locuzione latina che significa «debito verso due persone», ovvero duplice obbligazione debitoria. All'epoca, questo termine si riferiva alla situazione in cui un debitore aveva contratto un debito con due o più creditori e doveva restituire la somma a entrambi. In questo caso, ogni creditore aveva diritto a richiedere una parte proporzionale del debito. La regola generale era che, in assenza di una specifica pattuizione tra i creditori e il debitore, questi ultimi avevano uguali diritti sulla somma debita.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Guglielmo Enrico, Ardizzone e Guglielmo Giudici.
Lo stesso giorno, dopo la nona. Noi Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, fratelli e figli del defunto Raimondo Giudice, ciascuno di noi in solido, vendiamo, cediamo e trasferiamo a voi, Guillermo Enrico, come acquirente per metà, e ad Ardizzone Giudice e Guglielmo Giudice, per l'altra metà, un mulino, indiviso, con due ruote, che ║ vediamo possedere a Pascherio, con tutti i suoi canali o acquedotti, che confina con la strada pubblica da un lato e con il vostro mulino, ovvero di Ardizzone e Guglielmo Giudice, dall'altro, se ci sono altri confini, per avere, tenere, possedere e fare in seguito tutto ciò che vorrete come proprietari di diritto e per titolo d'acquisto, con tutti i suoi diritti, ragioni, azioni reali e personali, utili e diretti e tutte le altre pertinenze e sovrapposizioni, senza nulla trattenere da noi, con un prezzo di vendita di quaranta lire genovesi, di cui ci dichiariamo ben soddisfatti e sollevati, rinunciando all'eccezione di denaro non contato o non ricevuto, al dolo e alla condizione senza causa. Se il suddetto mulino con le sue pertinenze vale più del prezzo sopra menzionato, conoscendo la sua vera stima, quanto valga in più, lo doniamo e ne poniamo fine a voi con una pura e semplice donazione tra vivi e rinunciamo alla legge che prevede il riconoscimento di un duplice risarcimento debitorio. Confessiamo inoltre di avervi consegnato la proprietà e il possesso del detto mulino con le sue pertinenze, costituendoci come vostri titolari e possessori precari finché lo possederemo o avrete preso possesso fisico dello stesso, promettendo di non muovere alcuna lite, azione o controversia per il detto mulino con le sue pertinenze in futuro, ma piuttosto di difendere, autorizzare, liberare e non impedire a voi e ai vostri eredi, coloro a cui lo avete dato o che avete deciso di avere, da noi o dai nostri eredi, da qualsiasi persona legittimamente. Inoltre, promettiamo e concordiamo specificamente di riconoscere e restituire a voi le spese di giudizio che potreste sostenere per difendere ragionevolmente il detto mulino, se sostenute, sia che vinciate in giudizio sia che ne siate sconfitti, senza la necessità di una richiesta formale. Se non adempiamo a tutto quanto sopra indicato o non osserviamo singolarmente ogni punto di quanto sopra, promettiamo di dare e pagare una sanzione di doppio del valore attuale del detto mulino o del suo valore migliorato, stipulando con voi e confermando la vendita. In pegno e a garanzia dell'osservanza di tutto quanto sopra stabilito e di ogni singola parte, obblighiamo tutti i nostri beni, presenti e futuri, e ciascuno di noi è tenuto in solido per quanto concerne tutto quanto sopra stabilito, rinunciando ciascuno di noi al diritto di divisione in solido, al beneficio delle costituzioni recenti sui due debitori e al diritto di escussione del creditore principale in primo luogo. E in particolare noi, Giovanni e Marineto, rinunciamo al beneficio dell'età minore, giurando di essere maggiorenni di diciotto anni e, come sopra detto, di attenere, eseguire e rispettare tutto in ogni dettaglio, senza violare o contraddire alcuna delle disposizioni suddette. Tutto ciò lo facciamo con il consiglio di Guglielmo di Calce e Raimondo Giudice, nostri parenti e vicini. Inoltre, effettuiamo la suddetta vendita per saldare i debiti di Ottone Giudice. Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa del suddetto Raimondo Giudice, in presenza di testimoni convocati e richiesti, Guidone Priore, Oberto figlio di Ottone Giudice e Guglielmo Malleo, canonico di Ventimiglia. Anno e indizione come sopra.

Atto n.68 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

14 giugno 1259, Ventimiglia.
I fratelli Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, figli del fu Raimondo Giudice, da una parte, e Ottone Giudice del fu Oberto Giudice, dall'altra, compromettono all'arbitrato di Raimondo Giudice e Guglielmo Giudice le questioni fra loro vertenti in occasione della successione del fu Oberto Giudice, padre di Ottone e nonno di Oberto, Giovanni e Marineto, in occasione della successione del fu Obertino Giudice, fratello di Ottone e zio dei predetti Oberto, Giovanni e Marineto e in occasione della dote della defunta madre di Ottone, nonna di Oberto, Giovanni e Marineto.

Oberti Iudicis et fratrum, ex una parte, et Ottonis Iudicis, ex altera.
Die xiiii iunii, ante terciam. Nos Obertus Iudex, Iohannes et Marinetus, fratres et filii quondam Raimundi Iudicis, ex una parte, et Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis, ex altera, compromittimus in vobis, Raimundum Iudicem et Guillelmum Iudicem, presentes, de omni lite et controversia que inter nos vertitur vel verti posset occasione successionis Oberti Iudicis quondam, patris mei dicti Ottonis et avi nostrorum dicti Oberti et fratrum, et occasione successionis Obertini quondam Iudicis, fratris met dicti Ottonis et patrui nostrorum predictorum Oberti et fratrum, et occasione dotium matris quondam mei Ottonis et avie nostrorum predictorum Oberti et fratrum, et generale compromissum facimus in vobis tamquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores et largas potestates a nobis super predictis sponte electos, dantes vobis, quilibet nostrum, liberam facultatem et bailiam ut super predictis possitis dicere, iure vel acordio, amicabili compositione, semel et pluries, die feriata vel non feriata, dato pignore bandi vel non dato, presentibus partibus vel absentibus, vel una presente et altera absente, dum tamen citata de iure vel amicabiliter, servato iuris ordine vel non servato, libello porrecto vel non porrecto, ita tamen quod super predictis debeatis pronuntiasse et sentenciasse, de iure vel acordio, usque ad proximas lialendas augusti, promittentes ad invicem inter nos vestrum servare arbitrium, sentenciam vel acordium quodcumque super predictis dixeritis, statueritis, sentenciaveritis seu pronunciaveritis, in scriptis vel sine scriptis. Alioquin, si per aliquem nostrum in predictis seu in aliquo predictorum fuerit contrafactum, libras centum denariorum ianuinorum, nomine pene, una pars alteri ad invicem dare et solvere promittimus, et quicquid dixeritis seu statueritis vel pronunciaveritis nichilominus in suo robore perseveret. Pro pena et predictis omnibus et singulis observandis universa bona nostra habita et habenda ad invicem unus alteri pigneri obligamus, iurantes insuper [n]os dicti Iohannes et Marinetus, tactis corporaliter Sacris Scripturis, ut supra dictum est attendere, compiere [et] observare et in aliquo predictorum non contrafacere vel venire, facientes hec omnia consilio Mau[ri] de Mauris et Conradi Mauri, quos nostros propinquos et consiliatores in hoc casu eligimus et appellamus, [co]nfitentes nos esse maiores. Insuper ego dictus Obertus promitto me facturum et curaturum quod dictus Iohannes firma et rata habebit omnia et singula supradicta et quicquid vos dicti arbitri super predictis pronunciaveritis et in aliquo predictorum non contraveniet aliqua occasione, sub dicta pena librarum centum. Actum in capitulo Vintimilii, presentibus testibus convocatis Guillelmo fornario, Guillelmo Rafa, Iohanne Fornario, Oberto Sagonensi, Raimundo Audeberto et Guillelmo Curlo maiore. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 68
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Oberto Giudice e fratelli, da una parte, e Ottone Giudice, dall'altra.
Il giorno 14 giugno, prima della terza, noi Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, fratelli e figli del defunto Raimondo Giudice, da una parte, e Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, dall'altra, ci affidiamo a voi, Raimondo Giudice e Guglielmo Giudice, presenti, per qualsiasi controversia o disputa che sorge o potrebbe sorgere in relazione alla successione del defunto Oberto Giudice, padre di mio padre detto Otto e nonno dei nostri detti Oberto e fratelli, e in relazione alla successione di Obertino Giudice, fratello di mio padre detto Otto e zio dei nostri predetti Oberto e fratelli, e in relazione alla dote della madre del mio defunto padre Otto e nonna dei nostri predetti Oberto e fratelli, e facciamo un compromesso generale con voi come arbitri, conciliatori e pacificatori scelti spontaneamente da noi con ampi poteri sui suddetti, concedendovi, ciascuno di noi, la libertà e l'autorità di giudicare su tali questioni, secondo il diritto o l'accordo, la composizione amichevole, una o più volte, in un giorno festivo o non festivo, con la promessa di osservare reciprocamente la vostra decisione, sentenza o accordo su tali questioni, sia che sia pronunciato o deciso per iscritto o verbalmente, fino alla fine del mese di agosto prossimo venturo, rispettando l'ordine giuridico o non rispettandolo, mediante la presentazione di un ricorso o non, a condizione che siate tenuti a pronunciare e a sentenziare su tali questioni. In caso contrario, se qualcuno di noi viola quanto concordato, promettiamo di pagare una multa di cento lire genovine, una parte all'altra, come penale, e ci impegniamo a far rispettare e a mantenere in vigore la vostra decisione, sentenza o accordo su tali questioni, sia che sia pronunciato o deciso per iscritto o verbalmente. Inoltre, come garanzia per l'osservanza di tutte le suddette clausole, impegniamo tutti i nostri beni, presenti e futuri, come pegno reciproco, e giuriamo, toccando corporalmente le Sacre Scritture, di rispettare, osservare e non violare in alcun modo quanto concordato, avvalendoci del consiglio di Mauri de Mauris e di Conrado Mauri, nostri parenti e consiglieri in questo caso, riconoscendoci come adulti. Inoltre, io, il suddetto Oberto, prometto di fare in modo che il suddetto Giovanni abbia conferma e ratifica di tutto quanto sopra menzionato e di qualsiasi cosa gli arbitri sopra menzionati pronuncino riguardo alle questioni in oggetto e di non contravvenire in alcun modo a ciò, sotto la pena di cento lire. Redatto nel capitolo di Ventimiglia, in presenza dei testimoni convocati Guillelmo Fornario, Guillelmo Rafa, Giovanni Fornario, Oberto Sagonese, Raimondo Audeberto e Guillelmo Curlo maggiore. Nell'anno e nell'indizione sopra indicati.

Atto n.73 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

27 giugno 1259, Ventimiglia.
I fratelli Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, figli del fu Raimondo Giudice di Ventimiglia, nominano Guglielmo Enrico loro procuratore perché li difenda nella causa che Margherita, moglie di Ottone Giudice di Ventimiglia, intende muovere contro di loro in Genova.

Die xxvii iunii, ante nonam. Nos Obertus Iudex, Iohannes et Marinetus, fratres et filii quondam Raimundi Iudicis de Vintimilio, facimus, constituimus et ordinamus Guillelmum Enricum, absentem, nostrum certum nuncium et procuratorem ad agendum, defendendum pro nobis et nostro nomine in causam vel causas quam vel quas contra nos movet seu movere intendit Margarita, uxor Ottonis Iudicis de Vintimilio, in Ianua, si de iure ibidem ei debemus respondere, et ad alegandum privilegia et conventiones nostras et ad omnia in predictis et circa predicta facienda que fuerint oportuna et que merita causarum postulant et requirunt, promittentes quilibet nostrum ratum et firmum [hab]iturum, sub ypotbeca et obligatione bonorum nostrorum, quicquid per dictum procuratorem fuerit factum seu procuratum in predictis et circa predicta et occasione predictorum. Relevantes ipsum ab omni satisdatione, promittimus tibi notario subscripto, recipienti nomine cuius vel quorum interest vel intererit, iudicatum solvi de omni eo quod in dicta causa seu causis nomine nostro fuerit condemnatus. Actum in capitulo Vintimilii, presentibus testibus domino Guillelmo Rubeo, iudice comunis eiusdem, Guillelmo Rafa et Guillelmo Maroso. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 73
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Il 27 giugno, prima della nona. Noi Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, fratelli e figli del defunto Raimondo Giudice di Ventimiglia, facciamo, costituiamo e ordiniamo Guglielmo Enrico, assente, nostro fidato messaggero e procuratore per agire, difenderci per noi e in nostro nome nella causa o nelle cause che Margherita, moglie di Ottone Giudice di Ventimiglia, intende o intenderà fare contro di noi a Genova, se dobbiamo rispondere legalmente lì, e per sostenere i nostri privilegi e le nostre convenzioni e per fare tutto ciò che è necessario e richiesto dalle circostanze e dalle richieste delle cause, ciascuno di noi promettendo di ratificare e confermare saldamente, sotto ipoteca e obbligo dei nostri beni, tutto ciò che sarà fatto o procurato dal suddetto procuratore nei suddetti casi e in relazione ai suddetti casi. Liberandolo da qualsiasi richiesta di risarcimento, promettiamo di pagare al notaio sottoscritto, in nome di chiunque possa essere interessato, il giudizio per qualsiasi condanna sia stabilita nel nostro nome nella suddetta causa o cause. Fatto nel capitolo di Ventimiglia, presenti come testimoni il signor Guglielmo Rosso, giudice comune della stessa, Guglielmo Rafa e Guglielmo Maroso. Anno e indizione come sopra.

Atto n.156 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

29 dicembre 1259, Ventimiglia.
Oberto Giudice del fu Raimondo Giudice diffida Ottone Giudice dal procedere, a nome della moglie Margherita, alla stima delle terre del fu Oberto Giudice. Ottone risponde che dette terre erano di proprietà di detto Oberto Giudice, che gli eredi del medesimo ne furono in possesso e che egli ricevette l'ordine di procedere alla stima da parte del capitano del popolo in Genova.

Die xxviiii decembris, circa vesperas. In presentia testium subscriptorum, Obertus Iudex, filius quondam Raimundi Iudicis, dixit et prot[estatus] fuit Ottoni Iudici quod ipse, nomine uxoris sue Margarite, non debeat se extimare in [...] terrarum venditanim, que fuerunt quondam Oberti Iudicis, sicut pronunciatum est per arbi[t]ros Guillelmum [...] Ottonem Bonebellam et dominum Iacobum de Burgaro cum eis. Qui Otto [I]udex pr dixit et respondit quod dicte terre, in qui[bu]s erat extimatus nomine dicte Margarite, sunt et fuerunt quondam dicti Oberti Iudicis et ipsas heredes ipsius tenuerunt et possiderunt, et quod in ipsis se dicto nomine extimaret habuit in mandatis a domino capitaneo populi in Ianua. Actum ante vineam Pinete que fuit Raimundi quondam Iudicis, presentibus testibus Guillelmo Francisco, Fulcone Gançerra et Pascale Clerico. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 156
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Il 29 dicembre, verso il vespro. In presenza dei testimoni sottoscritti, Oberto Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, ha detto e contestato a Otto Giudice che egli, a nome della moglie Margarita, non doveva rappresentare …[omissis]… alla vendita di terre che un tempo appartenevano al defunto Oberto Giudice, come stabilito dagli arbitri Guglielmo …[omissis]… Otto Bonabella e il signore Iacopo de Burgaro con loro. Otto Giudice ha risposto che le terre in questione, per le quali era stato coinvolto a nome della suddetta Margarita, appartenevano ed erano appartenute al defunto Oberto Giudice e i suoi eredi le avevano tenute e possedute, e che egli era stato incaricato di rappresentare tale nome dal signore capitano del popolo a Genova. Redatto davanti alla vigna di Pineta che apparteneva al defunto Raimondo Giudice, in presenza dei testimoni Guglielmo Francisco, Fulco Ganzerra e Pascale Clerico. Anno e indizione come sopra.

Atto n.188 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

14 febbraio 1260, Ventimiglia.
Poiché Ottone Giudice di Ventimiglia intende agire contro Fulcone Raimondo di Seborga per una pezza di terra, sita nel territorio di Ventimiglia, ubi dicitur Crispus, Fulcone, non volendo litigare con Ottone, gli rimette la terra predetta, rinunciando a tutti i diritti che ha su di essa.

[Ɑ Ottonis Iudicis]
Die xiiii februarii, ante nonam. Cum Otto Iudex de Vintimilio vellet agere contra Fulconem Raimundum de Seburcaro de quadam pecia terre, posita in territorio Vintimilii, ubi dicitur Crispus, cui coheret superius terra dicti Ottonis, quam tenet Iacobus Serra, inferius terra dicti Ottonis, quam tenet Raimundus Milia, ab uno latere terra Albini de Seburcaro et ab alio latere terra propria dicti Iacobi Serre, dictus Fulco Raimundus, nolens litigare cum dicto Ott[one, re]futavit et remisit eidem terram predictam et omni iuri quod in dicta terra haberet ipsi Ottoni renun[ciavit] et remisit, cessit, dedit tradiditque vel quasi, promittens de cetero nullam adversus dictum Ottonem, occasione [predicte] terre, questionem movere vel actionem. Et si contrafecerit, penam dupli de contrafacto et quotiens contrafece[ rit] eidem Ottoni stipulanti promisit, rato manente pacto. Et proinde omnia bona sua habita et habenda [eidem] pigneri obligavit. Actum in ecclesia Sancte Marie de Vintimilio, presentibus testibus Guillelmo Bonavia notario [de Por]tu, Ottone Sicardo, presbitero Ottone et Oddone Agacia. Anno et indictione ut supra.
Millesimo ccix, indictione secunda, cassum est voluntate parcium per aliud [instrumentum].

Atto n. 188
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Ottone Giudice.
Il 14 febbraio, prima della nona. Otto Giudice di Ventimiglia ha deciso di agire contro Fulcone Raimondo di Seborga per una certa porzione di terra situata nel territorio di Ventimiglia, chiamata Crispus, confinante superiormente con la terra di detto Otto, attualmente in possesso di Giacomo Serra, inferiormente con la terra di detto Otto, attualmente in possesso di Raimondo Milia, da un lato la terra di Albino di Seborga e dall'altro lato la terra propria di detto Giacomo Serra. Detto Fulco Raimondo, non volendo litigare con detto Ottone, ha rifiutato e rinunciato alla suddetta terra e a tutti i diritti che avesse nella suddetta terra a favore di Ottone, ha ceduto, dato e consegnato la terra o quasi, promettendo di non sollevare alcuna questione o azione legale contro detto Ottone riguardo alla suddetta terra in futuro. E se contravvenisse, ha promesso una penale pari al doppio dell'offesa a Ottone che ha stipulato, ratificando l'accordo. E ha impegnato tutti i suoi beni presenti e futuri a garanzia di Ottone. Redatto nella chiesa di Santa Maria di Ventimiglia, presenti come testimoni Guglielmo Bonavia notaio di Porto, Ottone Sicardo, il prete Ottone e Oddone Agacia. Nell'anno e nell'indizione sopra menzionati.
Nell'anno del Signore 1209, seconda indizione, la volontà delle parti è stata annullata da un altro strumento.

Atto n.189 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

14 febbraio 1260, Ventimiglia.
Poiché Ottone Giudice di Ventimiglia intende agire contro Raimondo Milia per una pezza di terra, sita nel territorio di Ventimiglia, ubi dicitur Crispus, Raimondo, non volendo litigare con Ottone, gli rimette la terra predetta, rinunciando a tutti i diritti che ha su di essa.

Die eodem, hora, loco et testibus. Cum Otto Iudex de Vintimilio vellet agere contra Raimundum Miliam de quadam pecia terre, posita in terr[itorio] Vintimilii, ubi dicitur Crispus, cui coheret superius terra dicti Ottonis, quam tenebat Fulco Raimundus, inferius [terra] Albini de Seburcaro, ab uno latere vallonus et ab alio latere terra dicti Albini, dictus Rai[m]undus, nolens litiga[re] cum dicto Ottone, refutavit et remisit eidem terram predictam et omni iuri quod in dict[a] terra haberet ipsi Ottoni renunciavit, remisit, dedit, cessit [tra]diditque vel quasi, [pro]mittens de cetero nullam adversus dictum Ottonem, occasione diete terre, questionem movere [ve]l actionem. Et si contr[af]ecerita, penam dupli de contrafacto et quotiens contrafecerit eidem Ottoni stipulanti promisit, [ra ]to manente pact[o]. Et proinde omnia bona sua habita et habenda dicto Ottoni pigneri obligavit. Actum u[t su]pra.

Atto n. 189
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Lo stesso giorno, all'ora, nel luogo e con i testimoni suddetti, poiché Otto Giudice di Ventimiglia intendeva agire contro Raimondo Milia per una certa porzione di terra situata nel territorio di Ventimiglia, che viene chiamata Crispus, confinante superiormente con la terra del suddetto Otto, che era tenuta da Fulco Raimondo, inferiormente con la terra di Albino di Seburcaro, da un lato con una valle e dall'altro con la terra del suddetto Albino, il detto Raimondo, non volendo litigare con il suddetto Otto, ha rifiutato e rinunciato a tale terra e a qualsiasi diritto che avesse su di essa, ║ ha rinunciato, ceduto, consegnato o quasi a Ottone tale terra, promettendo di non sollevare in futuro alcuna questione o azione contro il detto Otto riguardo ad essa. E se dovesse violare tale accordo, ha promesso di pagare al detto Otto, stipulante, una pena pari al doppio dell'offesa e ogni volta che tale violazione venisse commessa, mantenendo l'accordo. Pertanto, ha impegnato in pegno al detto Otto tutti i suoi beni presenti e futuri. Fatto nel luogo sopra indicato, in presenza dei testimoni Guglielmo Bonavia notaio di Porto, Otto Sicardo, prete Otto e Oddone Agacia. Nell'anno e nell'indizione sopra menzionati.

Atto n.272 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

23 luglio 1260, Ventimiglia.
I coniugi Ottone Giudice del fu Oberto Giudice e Margherita, confermando a Fulcone Raimondo di Seborga la vendita di una pezza di terra, sita nel territorio di Ventimiglia, in podio Oculi, ubi dicitur Crispus, fattagli da Oberto Giudice del fu Raimondo Giudice, rimettono al medesimo Fulcone ogni diritto a loro competente sulla terra suddetta per la somma di 10 lire di genovini, annullando lo strumento di cessione della terra, fatta da Fulcone a Ottone il precedente 24 febbraio.

Die xxiii iulii, post terciam. Nos Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis, et Margarita iugales, confirmantes et approbantes v[endi]tionem quam tibi Fulconi Raimundo de Seburc[a]ro fecit Obertus Iudex, filius quondam Raimundi Iudicis, scriptam [ma]nu quondam Dogue notarii, cuiusdam pecie terre, çerbe et culte, posite, in territorio Vintmilii, in podio Oculi, ubi [dicitur] Crispus, cui coheret superius terra Iacobi Serre et mei dicti Ottonis, inferius terra Raimundi Milie [et mei] dicti Ottonis, ab uno latere, versus montaneas, terra dicti Iacobi Serre et mei dicti Ottonis, [ab] alio latere terra Albini gastaldi, sive alie sint coherencie, finimus et remittimus tibi dicto Fulco [ni Ra]imundo quicquid iuris habemus vel babere possemus in dicta terra occasione aliqua et inde finem et refuta[tionem], datum et cessionem omnimodamque remissionem et pactum de non petendo tibi facimus. Cedimus insuper tibi [omne] ius, utile et directum quodeumque habemus vel habere possemus in dicta terra aliqua de causa ut ipso iure [uti] possis, in iudicio et extra, utiliter et directe, tamquam dominus illius iuris, et procuratorem ut in rem tuam te consti[tu]imus, promittentes per nos nostrosque heredes tibi tuisque heredibus et cui et quibus dederis dictam venditionem seu terram predictam et cartam inde factam et omnia que in ipsa venditione continentur firma et rata h[abere] et tenere et nullam de cetero adversus te vel bona tua seu heredes tuos vel a te dictam causam [habentem] de predicta terra, seu eius occasione, requisitionem vel actionem movere. Quod, si contrafecerimus seu in aliquo de predictis per nos vel nostros heredes fuerit contrafactum, duplum de quanto et quotiens contrafieret, nomine pene, tibi stipulanti dare promittimus, rato manente pacto. Pro pena vero et ad sic observandum omnia et singula supradicta universa bona nostra habita et habenda tibi pigneri obligamus. Hec autem tibi facimus pro libris decem ianuinorum, quas a te post hanc finem et remissionem confitemur habuisse et recepisse, renuntiantes exceptioni non numerate pecunie et quantitatis non recepte, insuper cassantes et irritantes instrumentum cessionis diete terre, quod mihi dicto Ottoni feristi, scriptum manu Iohannis de Mandolexio, notarii subscript, die xxiiii februarii proxime preteriti, nulliusque valloris ipsum fore iubentes, faciens hec omnia et singula supradicta ego dicta Margarita consensu et voluntate dicti viri mei et consilio Oberti Iudicis et Guillelmi Enrici, vicinorum et propinquorum meorum, abrenuntians iuri ypothecarum, senatus consulto velleiano et omni iuri. Actum in civitate Vintimilii, in domo quondam Ugonis Marnelli, presentibus testibus rogatis Guilielmo Calcia, Albino de Seburc(a)ro et dictis consiliatoribus. Anno et indictione ut supta.

Atto n. 272
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Il 23 luglio, dopo la terza, Noi Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, e Margherita, convalidando e approvando la vendita scritta a mano dal defunto notaio Dogo, fatta da Oberto Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, a te Fulcone Raimondo di Seburcaro, di un certo pezzo di terra, seminato e coltivato, situato nel territorio di Ventimiglia, nel podere dell'Occhio, che si dice Crispo, confinante da un lato con la terra di Giacomo Serre e dal me detto Ottone, in basso con la terra di Raimondo Milie e dal me detto Ottone, da un lato verso le montagne, la terra del detto Giacomo Serre e dal me detto Ottone, e dall'altro lato la terra del gastaldo Albino, o altre siano le confinanze, finiamo e ti rimettiamo, a te detto Fulcone Raimondo, tutto il diritto che abbiamo o potremmo avere in detta terra per qualsiasi ragione, e di ciò dichiariamo conclusione e rinuncia, e ti concediamo e cediamo ogni tipo di remissione e concordiamo di non richiederti nulla. Inoltre, cediamo a te ogni diritto di proprietà, di utilizzo e di godimento che abbiamo o potremmo avere in detta terra per qualsiasi ragione, affinché tu possa usarlo come diritto tuo, in tribunale e fuori, in modo utile e diretto, come padrone di tale diritto, e ti costituiamo come tuo procuratore, promettendo a te, ai tuoi eredi e a chi e a quelli ai quali avrai dato la suddetta vendita o la terra predetta e la carta fatta per essa, di avere e mantenere ferme e valide tutte le cose contenute nella suddetta vendita, e di non muovere alcuna richiesta o azione contro di te o i tuoi beni o i tuoi eredi o chiunque abbia motivo ║ in merito alla suddetta terra o alla sua occasione. Se violassimo o se i nostri eredi violassero quanto sopra, promettiamo di pagare il doppio di qualsiasi importo per quante volte venga violato, come pena, a te che stipuli, mantenendo fermo l'accordo. Come garanzia per l'osservanza di tutto quanto sopra, impegniamo tutti i nostri beni, presenti e futuri, a te. Tutto ciò lo facciamo in cambio di dieci lire genovesi che ammettiamo di aver ricevuto da te dopo la conclusione e la rinuncia, rinunciando all'eccezione del denaro non conteggiato e della quantità non ricevuta, inoltre annulliamo e dichiariamo nullo lo strumento di cessione di tale terra che ci hai consegnato, scritto dalla mano del notaio Giovanni di Amandolesio, il 24 febbraio scorso, dichiarando che non ha alcun valore, faccio tutte queste cose e ciascuna di esse, io, la sopracitata Margarita con il consenso e la volontà di mio marito e con il consiglio di Oberto Giudice e Guglielmo Enrico, miei vicini e parenti, rinunciando al diritto di pegno, al senatoconsulto Velleiano e a qualsiasi altro diritto. Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa del defunto Ugo Marnelli, con testimoni rogati Guglielmo Calcia, Albino de Seburcaro e i suddetti consiglieri. Anno e indizione come sopra.

Atto n.332 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

14 dicembre 1260, Ventimiglia.
Ottone Giudice di Ventimiglia cede, per la somma di 25 lire di genovini, a Guglielmo Giudice tutti i diritti che gli competono contro Astraldo di Seborga sulle terre, poste nel territorio di Ventimiglia, oggetto della vertenza per cui, il precedente 27 agosto, i medesimi Ottone e Astraldo si erano rimessi all'arbitrato di Ottone Alamano.

Willelmi Iudicis.
[Di]e xiiii decembris, ante [tercia]m. Ego Otto Iudex de Vintimilio do, cedo et trado tibi Guillelmo Iudici et in te transfers omnia iura, rationes et actiones reales et personages, que et quas habeo vel habere possem et mihi competunt seu competere possent contra Astraldum de Seburcaro in terris et occasione terrarum quarundam positarum in territorio Vintimilii, pro quarum discordia ego et dictus Astraldus compromisimus unanimiter in Ottonem Alamanum, ut in compromisso inde facto manu Iohannis Gavugii notarii, millesimo cclx, indictione secunda, die xxvii augusti, continetur, dans et concedens tibi quod dictis iuribus uti possis et experiri et omnia demum facere que egomet facere possem in omnibus supradictis, constituens te ut in rem tuam in predictis procuratorem, promittens tibi dictam cessionem firmam et ratam habere in perpetuum et non revocare, sub pena dupli de quanto contrafieret et obligatione bonorum meorum, rato manente pacto. Hanc autem cessionem tibi facio pro libris viginti quinque ianuinorum, quas post hanc cessionem a te confiteor habuisse et recepisse et de quibus me bene quietum et solutum voco, renuntians exceptioni non numerate seu recepte pecunie et omni exceptioni. Actum in ecclesia Sancte Marie de Vintimilio, presentibus testibus Oberto Iudice, Simone Podisio, Iacobo clerico de Unelia et Ardiçono Iudice. Anno et indictione ut supra.
S. dr. vi.

Atto n. 332
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Guglielmo Giudice.
Il 14 dicembre, prima della terza. Io, Otto Giudice di Ventimiglia, do, cedo e trasferisco a te, Guglielmo Giudice, tutti i diritti, le ragioni e le azioni reali e personali che ho o potrei avere e che mi competono o potrebbero competere contro Astraldo di Seborcaro per le terre e le questioni di terre situate nel territorio di Ventimiglia, per le quali io e il suddetto Astraldo abbiamo unanimemente compromesso in Ottone Alamanno, come è contenuto nel compromesso fatto dalla mano del notaio Giovanni Gavugio, nel 1260, seconda indizione, il 27 agosto, dando e concedendoti il diritto di utilizzare tali diritti e di sperimentare e fare tutto ciò che potrei fare in tutte le questioni di cui sopra, nominandoti il mio procuratore in queste cose. Prometto di mantenere ferma e valida in perpetuo questa cessione a tuo favore e di non revocarla, sotto pena del doppio di quanto fosse contravvenuto e l'obbligo dei miei beni, restando fermo l'accordo. Questa cessione ti viene fatta per venticinque lire genovesi, che riconosco di avere ricevuto da te dopo questa cessione, e di cui ti dichiaro liberato e soddisfatto, rinunciando all'eccezione di mancato pagamento o di pagamento effettuato e a ogni altra eccezione. Redatto nella chiesa di Santa Maria di Ventimiglia, presenti come testimoni Oberto Giudice, Simone Podisio, il chierico di Unelia Giacomo e Ardizzone Giudice. Nell'anno e nell'indizione suddetti.
Versata una somma di sei denari.

Atto n.397 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

16 luglio 1261, Ventimiglia.
Ottone Giudice del fu Oberto Giudice di Ventimiglia nomina Oberto Giudice suo procuratore per la riscossione della somma di 40 soldi di genovini, dovuta ad entrambi dal comune di Genova nomine feudi.

Oberti Iudicis.
Die xvi iulii, in vesperis. Ego Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis de Vintimilio, facio, constituo et ordino te Obertum Iudicem, presentem, meum certum nuncium et procuratorem ad petendum et recipiendum soldos quadraginta ianuinorum quos simul recipere debemus a comuni Ianue nomine feudi, et ad vendendum seu alienandum ipsos, et ad omnia in predictis faciendum que fuerint oportuna et que egomet facere possem, si essem presens, promittens quicquid feceris in predictis et circa predicta et occasione predictorum ratum et firmum babere et tenere, sub ypotheca et obligatione bonorum meorum. Actum in civitate Vintimilii, ante palacium episcopate, presentibus testibus Iohanne Columberio et magistro Iohanne calegario.
Anno et indictione ut supra.

Atto n. 397
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Oberto Giudice.
Il 16 luglio, al vespro. Io Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice di Ventimiglia, faccio, costituisco e ordino te Oberto Giudice, presente, mio fidato messaggero e procuratore per richiedere e ricevere i salari di quaranta soldi genovesi che dobbiamo ricevere insieme dal comune di Genova in nome del feudo, e per venderli o alienarli, e per fare tutto ciò che sia necessario nei suddetti affari e che potrei fare io stesso se fossi presente, promettendo che tutto ciò che farai nei suddetti affari e riguardo agli stessi, e in occasione degli stessi, sarà valido e vincolante, sotto pegno e obbligo dei miei beni. Redatto nella città di Ventimiglia, di fronte al palazzo dell'episcopato, in presenza dei testimoni Giovanni Columberio e maestro Giovanni Calegario.
Nell'anno e nell'indizione come sopra.