Data di nascita

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Periodo di riferimento

10 novembre 1800

Data della morte

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Cosa si sa

In data 10 novembre 1800 viene riportata la dichiarazione relativa al fatto che l’Università di Solofra, per poter pagare i debiti contratti in seguito alle circostanze rivoluzionarie, aveva contratto, in seguito a delibera del Parlamento, alcuni debiti forzosi con benestanti locali per un ammontare di ducati 3400 e ne aveva rilasciati regolari fedi di credito. Poiché però le fedi di credito erano state abolite, l’Università è costretta a soddisfare i creditori dai propri introiti annuali «restringendo al massimo le spese». Con il maggiore creditore, Mariano Murena, si stipula un credito strumentale con l’interesse scalare del 5%. Fra i creditori viene menzionato Alessio Giliberti.

Gennaro Pandolfelli, sindaco, Michele Garzilli, Antonio Guarino, Tommaso Guarino, Sabato Scarano, Eletti di questa Università dichiarano che «rattrovandosi la prefata Universiità attente le passate circostanze rivoluzionarie in molto sbilancio, ed attrasso di pagamenti così a creditori Fiscalari, che Istromentari furono perciò nella necessità delli signori non solamente di convocar pubblico Parlamento, col quale si propose doversi le somme mancanti prendersi a mutuo da persone benestanti, per così appianarsi il vuoto di detta Università, e soddisfarsi i creditori. Qual parlamento approvandosi da Decurioni intervenuti in numero opportuno si diede da essi loro con voti segreti riusciti nomine discrepante la piena facoltà a detti signori Amministratori interini di poter contrarre con chicchesia un debito corrispondente alle somme che si doveano o a mutuo od altra natura in nome di detta Università per potersi pagare i detti creditori attrassati per indi poi toglierselo il detto debito l’Università medesima mano a mano colle somme che avanzerebbero dalle rendite annuale che ella possiede; siccome il tutto da detto Parlamento si rileva; copia del quale qui si conserva; anzi gli anzidetti signori Amministratori per maggiore loro diluzione e cautela n’ebbero ricorso per tal causa al signor Visitatore Economico per S. M. D. in questa Provincia di Principato Ulteriore don Stefano Caporeale per ricevere dallo stesso qualche giusto sentimento ed oracolo su di un tal debito contraendo; che fattosi carico delle circostanze suddette; per le quali la detta Università si rattrattava in attrasso ordinò in seguito un imprestito forzoso di tremila, e quattrocento di contanti effettivi da sborzarsi dall’infradette persone, cioè dal detto don Mariano Murena, ducati 1850, dalli signori Giuseppe Vigilante, don Luigi Giannattasio e don Antonio Garzilli quondam Massenzio ducati 1100 dal signor don Giuseppe di Tura ducati 350, e da don Alessio Giliberti ducati 100 tutti uniti formano la somma di ducati 3400 ne ordinò l’esecuzione a questa pubblica Corte che sotto pena di carcerazione in forza d’obbligo da essi formato avesse astrette le suddette persone che fra il massimo di giorni 15 avessero sborsate le suddette rispettive loro somme e passarle in mano del detto signor Sindaco interino don Gennaro Pandolfelli per convertirle in fedi di credito, mediante l’ostaggio corrente in qual tempo, e così ritrovarsi il d’attrasso; siccome in effetti dal detto signor Pandolfelli ricevuto che si ebbe il denaro ordinato ne formò a beneficio delle persone i corrispondenti ricivi per loro cautele, e le convertì in fedi di credito, come sopra; e da lo principio ai pagamenti e creditori; quando fu verso il mese di maggio corrente anno si vidale emanare reale editto, col quale veniva ordinato l’abolizione delle fedi di credito, non avendo le medesime più vigore in commercio, per cui restarono in potere di detto signor Sindaco inpagate ed oziosi circa ducati 1500 di fedi, quali giuste il prescritto nel Real Dispaccio le convenne impiegare sulla decima annuale, che paga questa stessa Università; a qual oggetto non potè terminarsi l’intiera soddisfazione, e saldo a detti creditori per detto loro imprestito fatto; similmente il suddetto signor Visitatore fece ordini a predetti Amministratori, che detto danaro sborsato dalle suddette persone per l’anzidetta ragione d’imprestito forzoso l’avessero dovuto a medesimi soddisfare, e pagare mano a mano dall’introito e rendita che la detta Università introitar dovea in questo anno restringendo al più che potevano le spese, ed i pesi, e se non si avessero potuto interamente in quest’anno soddisfare di somma del rimanente che restavano a conseguire se li fusseleno rapinato , e restituito nell’annata ventura. Siccome infatti in eseguimento di tali ordini da predetti signori Amministratori verso il mese di aprile fattosi un conto tra loro di qualche si potevano disporre, e pagare a conto del detto debito ed imprestito distribuirono varie somme e detti crediti, giusta la qualità dei loro crediti, e al detto signor don Mariano qual creditore di maggiore somma ne ricevè per mezzo degli Affittatori della gabella della farina, e moline ducati 775 gr. 25; sicchè restò a conseguirsi d. 1174.35; da’ quali toltane d. 6.82.10 che la detta Università deve tenere per suo conto all’esattore della decima per il 3° della decima di sua casa materna in agosto 1800, restò dunque il detto sig. don Mariano a conseguire per completamento di detto suo imprestito d. 1167.92.2. Quali non potendosi da essi Amministratori affatto soddisfare in quest’annata di loro amministrazione, perché nel conto che hanno calcolato dell’introito ed esso si è veduto non avanzare danaro; han fatto sentire al detto sig. Mariano che per detto suo credito, o sia complimento di esso, o che si fosse contentato di aspettare la fine della cominciata amministrazione per vedere se in quella vi fusse superato danaro per poter quello pagarsi a lui e agli altri suddetti creditori; toltane i pesi fiscali e forzosi, o pure non volendo aspettare sino a detto tempo l’avrebbero fatta l’esibizione, attenta la facoltà loro conceduta nel citato Parlamento di costituirsi in nome della suddetta Università debitori a pro di detto sig. don Mariano ed formare a di lui beneficio un credito istromentario di detta somma dovutali, mediante l’annualità, ed interesse corrispondente del 5%; siccome la medesima Università ha pratticato per l’andato, e pratica attualmente cogl’altri suoi creditori istrumentari; obbligando tutti i beni rendite ed effetti che possiede; col patto però a favore della medesima di ricomprare quandocumque, e in tutto, o in parte, senza darsi prese rispettive di tempo alle quali proposte applicandosi essi sig. don Mariano alla seconda, e contentandosi per detto suo credito di costituirsi creditore istrumentario della medesima Università, ne sono perciò stati richiesti detti Amministratori interini di venire alla stipola del dovuto istrumento, per poterci in seguela della Regia Camera della Sommaria su tal debito contratto attenersi il necessario assenso, ed approvazione, siccome i cennati amministratori nel nome come sopra non potendo ripugnare perché da essi loro progettate, e giudicandola pur troppo giusta si sono dimostrati pronti stipularne in suo favore le debite cautele ad formam iuris …[omissis]… Fatta la suddetta assertiva volendo dette signore parti …[omissis]… mandare in effetti le cose suddette, e restarle con pubblico e solenne istrumento come si conviene ch’oggi predetto giorno detti sig. Sindaco ed Eletti interini di questa Università …[omissis]… si dichiarano e costituiscono veri e liquidi debitori del suddetto sig. Mariano presente nella sopraddetta somma di d. 1777 gr. 22.2 quelli stessi a lui dovuti …[omissis]… corrispondere essi sig. Amministratori nel nome del suddetto interesse o sia annualità alla ragione del 5% che importano ogn’anno d. 58.39; verum conforme dall’Università si pagherà capitale; così devesi scalare l’interesse e così seguitarsi fino all’ultima estinsione di detto capitale …[omissis]…. E per maggior cautela i suddetti sig. Amministratori …[omissis]… hanno obbligato tutte le rendite e beni della cennata Università …[omissis]…. Presenti il giudice a contratti Francesco Saverio Garzillo, testimoni il reverendo Giuseppe Guarino, Pasquale Murena e Donato Giannattasio.

Archivio Storico di Avellino
Atti Notarili, B 6967 f. 91v