Data di nascita

?

Periodo di riferimento

1545-1554

Data della morte

?

Cosa si sa

Nel catasto di Ventimiglia relativo agli anni dal 1545 al 1554, si legge di un Bernardo de Iudicibus:

CARTA
12

COGNOME
De Iudicibus,

NOME
Bernardus

PATRONIMICO
Iohannis

TOTALE
364.00

Iª CASA
 

VALORE
120.00

VICINO
Sebastianus Rubeus

MOBILE
50.00

LOCALITÀ
 
San Steva, a +1554
 

POSSESSO
fundus
terra sub et super viam
domus

VALORE
14.00
120.00
60.00

Pag. Platea-2
A cura di Mario Ascheri e Giuseppe Palmero
"Il catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia."
"Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554)"
Ventimiglia, 1996

Sempre in relazione al catasto di Ventimiglia si legge anche:

31a) [c. 12 v.] Bernardus de Judicibus quondam Johannis possidet domum apud Sebastianum Rubeum, pro libris centum triginta
31b) - Item fundum apud Johannem Andream Orignanum.

Pag. 201
Giuseppe Palmero
"Assestamento e rinnovamento urbano"
Appendice I

Legenda

Nell'introduzione al catasto di Ventimiglia relativo agli anni dal 1545 al 1554, si legge:

Il registro inizia direttamente con le dichiarazioni catastali e omette ogni riferimento al criterio di compilazione, per cui non abbiamo parametri certi di valutazione dei dati riportati d agli estimatori. Inoltre resta ignoto l'ordine con cui vengono raccolte le denunce, poiché i dichiaranti non compaiono in sequenza alfabetica, ed è arduo riconoscere una logica di successione urbanistica suggerita dall'alternarsi dei confinanti. Unica organizzazione del registro è la suddivisione in 14 località, a cui seguono le dichiarazioni dei proprietari che descrivono i loro possessi. Si nota che la maggior parte dei dichiaranti inizia l'elencazione dei beni con una casa, della quale non viene indicata mai l'ubicazione. Chi non dichiara la prima casa si trova nella condizione di non avere fabbricati, oppure ne possiede in altre località, che in genere vengono specificate. Perciò si ipotizza che un criterio di denuncia catastale possa essere quello di residenza nelle località di volta in volta prese in esame.

La dichiarazione di proprietà si suddivide in due parti. Nella prima, che potremmo definire introduttiva ed identificativa del soggetto, vengono riportati il nome, il cognome e il patronimico del dichiarante, seguiti dalla menzione della domus di residenza, accompagnata a sua volta dall'indicazione del vicino, da un valore espresso in lire e dal valore del mobilie. Nella seconda parte invece, viene riportato l'elenco degli altri beni immobili posseduti dal soggetto, con l'indicazione di uno dei proprietari confinanti (ci è sconosciuto con quale criterio venisse scelto a discapito di altri) e di un valore in moneta corrente.

Il catasto riporta inoltre le transazioni di proprietà, utilizzando la pagina a fronte per annotare il bene venduto o passato in eredità, e il nuovo possessore. Per focalizzare quindi la consistenza patrimoniale dei dichiaranti si sono considerate le variazioni immobiliari del decennio 1545-1555, registrando tutte quelle avvenute entro il 1554.
…[omissis]…
Le schede di raccolta dei dati catastali - qui di seguito - riflettono l'ordine di censimento adottato dalla fonte. Le dichiarazioni dei proprietari si registrano a partire dai Quartieri della città (Platea, Canpo, Ollivetto, Burgo, Lacu e Bastita), a cui succedono le 8 Ville appartenenti al territorio della Magnifica Comunità: Airole, Canporubeo (Camporosso), Saneto Blaxio (San Biagio), Saldano, Vallecroxia (Vallecrosia), Vallebona, Burgetto (Borghetto S. Nicolò), Saxio (Sasso) e Bordigeta (Bordighera).

La numerazione di questa parte relativa alla fonte fa capo alla successione dei luoghi suddetti, di cui si è mantenuta la denominazione che il Registro del 1545 apponeva in alto in centro pagina, al principio di ogni area di censimento. Le schede sono individuate dal numero della carta del registro e portano l'intestazione al nominativo, mentre il patronimico è sempre al genitivo, con omissione dell'eventuale qd. — quondam — della fonte. Si sono seguite le usuali norme di trascrizione per i nomi (es. Jancherus=Iancherus1), sciogliendo le abbreviazioni e normalizzando eventuali sviste del compilatore. Si sono mantenute tuttavia le varianti ortografiche tipiche della fonte, che usa indifferentemente ch e c; th e t; y, li, e i; il raddoppiamento t e l; la n prima della p.
…[omissis]…
La prima casa è localizzata dalla fonte secondo la ripartizione dei quartieri e delle ville, come ordine primario di censimento catastale, ma le domus successive alla prima, qualora non specifichino il toponimo, sono lasciate prive di località.

Le schede mostrano inoltre, a fianco delle località individuanti il possesso, la data di transazione del decennio esaminato. I beni ereditati, acquistati o venduti con frazionamento sono segnalati mediante la rispettiva frazione a fianco del possesso. Ovvero la data può essere seguita da una frazione, in questo caso il lotto non è stato venduto per intero, ma il dichiarante ne ha ceduto solo una parte. Quando invece la frazione è posta a fianco degli appezzamenti, il denunciante dichiara di possedere solo una parte del lotto, e spesso ci si trova difronte ad una proprietà costituitasi in concomitanza di una spartizione ereditaria.

Alle schede è stato aggiunto il computo del totale della dichiarazione, che la fonte non calcola, basandosi sulla somma dei singoli importi, secondo il valore della lira (1 lira = 20 soldi; 1 soldo= 12 denari).

Pag. XIX-XX
A cura di Mario Ascheri e Giuseppe Palmero
"Il catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia."
"Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554)"
Ventimiglia, 1996


1 Dal che consegue che "de Judicibus" è stato trascritto come "de Iudicibus".