Data di nascita

𝒸𝒶.1415

Periodo di riferimento

1415-1430

Data della morte

14??

Cosa si sa

Giacomo de Judicibus nasce probabilmente a Genova o a Finale Ligure intorno al 1415. Non conosciamo i nomi dei genitori. Intraprende la carriera ecclesiastica. Nel 1430 viene proposto per l'arcipretura della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo con l'intesa che tale nomina si ufficializzi al compimento del 22° anno di età.

Non conosciamo il luogo e la data della morte.

Riferimenti bibliografici gentilmente
forniti da Thea Köckritz.

Fonti

Atti, documenti e riferimenti relativi a Giacomo de Judicibus.

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Supplica 297 Supplica circa la prebenda della chiesa di Genova17 gennaio 1429
Supplica 300Supplica per la conferma alla prebenda della chiesa di Genova20 gennaio 1429
Supplica 318Supplica per i ricavi della prebenda della chiesa di Genova3 giugno 1429
Rif.Suppl.338Citazione della supplica n. 3389 marzo 1430
Supplica 338 Supplica circa l'arcipretura di SS Gervasio e Protasio a Rapallo9 marzo 1430

Supplica circa la prebenda della chiesa di Genova

17 gennaio 1429

Giacomo de Iudicibus viene proposto per la prebenda della chiesa di Genova al posto del defunto Arpino de Collis di Alessandria.

297

Roma, 17 gennaio 1429

Supplicat1 S.V. devotus orator vester Iacobus de Iudicibus, clericus Ianuensis, quatenus, sibi specialem gratiam facientes, de canonicatu et prebenda ecclesie Ianuensis, vacantibus per obitum quondam magistri Arpini de Collis de Alexandria, litterarum apostolicarum scriptoris et abbreviatoris ac registratoris supplicacionum apostolicarum, apud Romanam curiam defuncti, quorum fructus etc. sexaginta florenorum auri de camera secundum communem extimacionem valorem annuum non excedunt......... eidem Iacobo dignemini misericorditer providere, non obstante gratia ......... Fiat ut petitur. O. Fiat. Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, sextodecimo kalendas februarii, anno duodecimo.

Atti della Società Ligure di Storia Patria,
Nuova Serie — Vol. XIII (LXXXVII),
«Suppliche di Martino V relative alla Liguria»,
a cura di Barbara Nogara, Dino Puncuh, Antonietta Roncallo,
Genova — MCMLXXIIIpag. 261.


1 233, 178 r.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Il vostro devoto supplicante, Giacomo de Iudicibus, chierico di Genova, supplica la Vostra Santità affinché, concedendogli una grazia speciale, gli si provveda misericordiosamente del canonicato e della prebenda della chiesa di Genova, vacanti per la morte del maestro Arpino de Collis di Alessandria, scrittore e abbreviatore di lettere apostoliche nonché registratore delle suppliche apostoliche presso la Curia Romana, defunto, i cui frutti ecc. non superano il valore annuo di sessanta fiorini d'oro secondo la comune stima......... nonostante la grazia ......... Sia fatto come richiesto. Fatto. Dato a Roma, presso i Santi Apostoli, il sedicesimo giorno prima delle calende di febbraio, nell'anno dodicesimo.

Supplica per la conferma alla prebenda della chiesa di Genova

20 gennaio 1429

Il 20 gennaio 1429 viene redatta una supplica a causa di un problema specifico legato all'età di Giacomo de Iudicibus e alla natura del canonicato e della prebenda che gli sono stati concessi. Giacomo ha raggiunto il quattordicesimo anno di età, e c'è preoccupazione riguardo alla possibilità che il canonicato e la prebenda che gli sono stati assegnati richiedano che il beneficiario detenga uno degli ordini ecclesiastici superiori (suddiacono, diacono o sacerdote). Poiché Giacomo è relativamente giovane e potrebbe non aver ancora ricevuto tali ordini sacri, esiste il timore che la sua assegnazione possa essere considerata invalida o ottenuta in modo non corretto (subrepcione), ovvero mediante omissione o falsa rappresentazione delle qualifiche richieste.

La supplica, quindi, chiede alla Santa Sede di emettere lettere che confermino la concessione di questi benefici a Giacomo, permettendogli di mantenere legalmente il canonicato e la prebenda, anche se fossero di ordine suddiaconale, diaconale o sacerdotale. Inoltre, si richiede una dispensa speciale per il “difetto di età”, affinché Giacomo possa legittimamente detenere questi benefici nonostante non abbia ancora raggiunto l'età normalmente richiesta per gli ordini ecclesiastici superiori. La supplica mira quindi a prevenire eventuali contestazioni legali o ecclesiastiche riguardo alla legittimità della sua posizione e dei benefici ricevuti.

300

Roma, 20 gennaio 1429

Beatissime pater1. Nuper S.V. devoto vestro Iacobo de Iudicibus, clerico Ianuensi, de canonicatu et prebenda ecclesie Ianuensis, per mortem Arpini de Colis vacantibus, provideri concessit, prout in supplicacione plenius continetur. Cum autem, pater sancte, ab aliquibus asseratur canonicatum et prebendam predictos subdiaconales vel diaconales seu sacerdotales existere et dictus Iacobus quartumdecimum etatis sue annum attigerit, dubitetque dictam supplicacionem de subrepcione posse notari, supplicatur S.V. pro parte dicti Iacobi quatenus litteras super dicta gratia conficiendas expediri mandare quod dictus Iacobus predictos canonicatum et prebendam, eciam si subdiaconales vel diaconales aut sacerdotales existant, libere et licite retinere possit, etatis premisse defectu........ dispensare dignemini de gratia speciali. Fiat ut petitur. O. Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, terciodecimo kalendas februarii, anno duodecimo.

Atti della Società Ligure di Storia Patria,
Nuova Serie — Vol. XIII (LXXXVII),
«Suppliche di Martino V relative alla Liguria»,
a cura di Barbara Nogara, Dino Puncuh, Antonietta Roncallo,
Genova — MCMLXXIIIpagg. 262-263.


1 233, 247 v.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Beatissimo Padre. Di recente, alla Vostra devota persona Giacomo de Iudicibus, chierico di Genova, è stato concesso di provvedere al canonicato e alla prebenda della chiesa di Genova, vacanti per la morte di Arpino de Colis, come più ampiamente contenuto nella supplica. Tuttavia, o santo padre, poiché da alcuni si sostiene che il suddetto canonicato e prebenda siano di ordine suddiaconale, diaconale o sacerdotale, e dato che il suddetto Giacomo ha raggiunto il quattordicesimo anno di età e teme che la detta supplica possa essere segnata per sospetto di subreptione (ottenimento di un beneficio ecclesiastico mediante dichiarazioni false), si supplica la Vostra Santità per conto del suddetto Giacomo affinché si degni di ordinare l'emissione di lettere riguardanti la suddetta grazia, in modo che il suddetto Giacomo possa liberamente e legalmente mantenere il predetto canonicato e prebenda, anche se fossero di ordine suddiaconale, diaconale o sacerdotale, degnandovi di dispensare per il difetto di età suddetto con una grazia speciale. Sia fatto come richiesto. Redatto. Datato a Roma, presso i Santi Apostoli, il tredicesimo giorno prima delle calende di febbraio, nell'anno dodicesimo.

Supplica per i ricavi della prebenda della chiesa di Genova

3 giugno 1429

Giacomo de Iudicibus, nonostante fosse minorenne, aveva ricevuto un canonicato e una prebenda sacerdotale a Genova; ora supplica per poter ricevere pienamente i frutti e i proventi di questi benefici, come se fosse in età legittima, chiedendo una dispensa speciale per il suo difetto di età.

318

Roma, 3 giugno 1429

Beatissime pater1. Dudum S.V. per suas litteras, videlicet tertiodecimo kalendas februarii, anno duodecimo, devoto vestro Iacobo de Iudicibus, clerico Ianuensi, de canonicatu et sacerdotali prebenda ecclesie Ianuensis, tunc certo modo vacantibus et dispositioni apostolice generaliter reservatis, gratiose mandavit provideri et nichilominus sibi ut, non obstante defectu etatis quem, in quartodecimo huiusmodi etatis anno constituto, patiebatur, eosdem canonicatum et prebendam, si sibi dictarum litterarum vigore conferrentur, recipere et retinere posset, duxit indulgendum, prout in ipsis litteris, quarum tenores presentibus haberi placeat pro expressis, plenius continetur. Cum autem, pater sancte, in statutis et consuetudinibus predicte ecclesie inter alia caveri dicatur expresse quod fructus prebendarum inibi ex obitu vel facto quorumcumque canonicorum vacantium pro primo anno a tempore assecutionis non immediate successori sed capitulo dicte ecclesie cedere dinoscantur, quodque etiam fructus etc. cuiusvis prebende eciam quavis auctoritate coliate non dantur nisi capaci illius quem prebenda ipsa requirit ad quem se etiam facere promoveri et ad deserviendum in dicta ecclesia in illo sit astrictus3, supplicat igitur E.S. humiliter dictus Iacobus, cui etiam dicti canonicatus et sacerdotalis prebenda dictarum litterarum (vigore) collati extiterunt, quique illos, litterarum et collationis predictarum vigore, fuit pacifice assecutus, quatinus sibi ut, predicto defectu non obstante, fructus, redditus et proventus perinde recipere possit cum ea integritate ac si esset in etate legitima constitutus indulgere dignemini de gratia speciali, defectu......... Fiat. O. Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, tertio nonas iunii, anno duodecimo.

Atti della Società Ligure di Storia Patria,
Nuova Serie — Vol. XIII (LXXXVII),
«Suppliche di Martino V relative alla Liguria»,
a cura di Barbara Nogara, Dino Puncuh, Antonietta Roncallo,
Genova — MCMLXXIIIpag. 282.


1 242, 129 v.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Beatissimo Padre. Da tempo, attraverso le sue lettere, precisamente il tredicesimo giorno prima delle calende di febbraio, nell'anno dodicesimo, la Vostra Santità ha ordinato, al vostro devoto Giacomo de Iudicibus, chierico di Genova, di provvedere al canonicato e alla prebenda sacerdotale della chiesa di Genova, che in quel momento erano vacanti in un certo modo e generalmente riservati alla disposizione apostolica, e nondimeno ha ritenuto opportuno concedergli, affinché, nonostante il difetto di età che soffriva, essendo nel quattordicesimo anno di tale età, potesse ricevere e mantenere gli stessi canonicato e prebenda, se conferiti a lui mediante la forza delle dette lettere, come più ampiamente contenuto nelle stesse lettere, i cui contenuti si prega di considerare qui espressamente riportati. Tuttavia, o Santo Padre, negli statuti e nelle consuetudini della predetta chiesa, tra le altre cose, si dice espressamente che i frutti delle prebende che diventano vacanti per la morte o per fatto di qualsiasi canonico, per il primo anno dal momento dell'acquisizione, non si trasferiscono al successore immediato ma al capitolo della detta chiesa, e che anche i frutti, ecc., di qualsiasi prebenda, anche se conferita con qualsiasi autorità, non sono dati se non a colui che è idoneo come richiesto dalla prebenda stessa, a cui è anche obbligato a farsi promuovere e a servire nella detta chiesa, supplica quindi umilmente la Vostra Eccellenza il detto Giacomo, a cui anche il detto canonicato e la prebenda sacerdotale sono stati conferiti mediante la forza delle dette lettere, e che li ha pacificamente ottenuti mediante la forza delle lettere e della conferma predette, affinché a lui si degni di concedere, nonostante il predetto difetto, di poter ricevere i frutti, i redditi e i proventi con la stessa integrità come se fosse stato costituito in età legittima, mediante una grazia speciale, per il difetto......... Redatto. Datato a Roma, presso i Santi Apostoli, il terzo giorno prima delle none di giugno, nell'anno dodicesimo.

Citazione della supplica n. 338

9 marzo 1430

Su questo argomento un documento curioso quello del 9 marzo 1430: in esso Giacomo de Judicibus, canonico di Genova, di anni quindici, studente in diritto canonico, che promette — alla legittima etå — di prendere gli ordini, chiede l'arcipresbiterato della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo, giå riservato al sopra ricordato Luca de Oliva: tale concessione sarebbe dovuta durare fino ai ventidue anni di Giacomo de Judicibus289.


289 Suppliche di Martino V, cit., n. 338, p. 299.

Gianluigi Barni,
«Storia di Rapallo e della gente del Tigullio»,
De Ferrari editore, 2009,
pagg. 76-77.

Supplica circa l'arcipretura di SS Gervasio e Protasio a Rapallo

9 marzo 1430

Il 9 marzo 1430, Giacomo de Iudicibus viene proposto come sostituto del defunto Leonardo da Albareto come arciprete della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, nonostante abbia solo quindici anni, in sostituzione di Luca da Oliva di Sigestro. Date le precedenti suppliche, è probabile che qualcosa sia andato storto con la prebenda alla chiesa di Genova, chiesta e ottenuta in precedenza per Giacomo.

338

Roma, 9 marzo 1430

Beatissime pater1. Dudum archipresbyteratu ecclesie Sanctorum Gervasii et Prothasii de Rapallo, Ianuensis diocesis, qui in eadem ecclesia dignitas principalis existit, per obitum quondam Leonardi de Albareto, ipsius ecclesie archipresbyteri, extra Romanam curiam defuncti, vacante, vestra S. de illo sic vacante et antea dispositioni apostolice reservato Luce de Oliva de Sigestro, presbytero dicte diocesis, gratiose concessit provideri. Cum autem, sanctissime pater, dictus Lucas per se vel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum, concessionis gracie huiusmodi, apostolids super ea litteris non confectis, in manibus E.S. sponte et libere cedere proponat et ex nunc cedat, supplicat E.S. devotus vester Iacobus de Iudicibus, canonicus Ianuensis, qui in quintodecimo vel circa sue etatis anno constitutus existit et in iure canonico quam primum gramaticalibus quibus insudat sufficienter inbutus fuerit studere proponit, et cum legitimam attigerit etatem ad omnes etiam sacros ordines promoveri desiderat, quatinus, cessionem huiusmodi admittentes sibique specialem gratiam facientes, archipresbyteratum predictum, cui cura imminet animarum, cuiusque fructus etc. sexaginta florenorum auri de camera secundum communem extimadonem valorem annuum non excedunt, sive adhuc ut prefertur vel per cessionem eandem......... eidem Iacobo per eum donec vicesimumsecundum eiusdem sue etatis annum attigerit utc interim in huiusmodi studio decentius et commodius substentari valeat tenendum etc. commendare. Cum vero dictum vicesimumsecundum annum attigerit ut prefertur, huiusmodi tunc cessante commenda, de archipresbyteratu ipso in titulum sibi cum oportuna ad hoc necnon ad sacerdotii promotionem huiusmodi super defectu etatis premisse dispensacione misericorditer providere seu commendari et provideri mandare dignemini, non obstante quod ipse Iacobus canonicatum et ex dispensacione apostolica prebendam que presbyteralis est ecclesie Ianuensis, quorum fructus etc. sexaginta florenorum similium secundum extimacionem predictam valorem annuum non excedunt, noscitur obtinere......... Fiat quod habeat in administrationem ad beneplacitum Sedis Apostolice. O.2 Fiat. Datum Rome, apud Sanctos Apostolos, septimo idus marcii, anno tertiodecimo.


1 254, 164 r.
2 Lettera e mandato al vescovo di Rennes, all’abate di San Fruttuoso di Capodimonte e all’arciprete di Santo Stefano di Lavagna in Reg. Lat. 295, c. 55 v.

Atti della Società Ligure di Storia Patria,
Nuova Serie — Vol. XIII (LXXXVII),
«Suppliche di Martino V relative alla Liguria»,
a cura di Barbara Nogara, Dino Puncuh, Antonietta Roncallo,
Genova — MCMLXXIIIpagg. 299-300.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Beatissimo Padre. Da tempo, l'arcipretura della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, nella diocesi di Genova, che è la dignità principale nella stessa chiesa, è vacante a causa della morte di Leonardo da Albareto, arciprete di quella chiesa, defunto fuori dalla Curia Romana, la Vostra Santità ha gentilmente concesso che fosse provveduto a tale vacanza e precedentemente riservato alla disposizione apostolica a Luca da Oliva di Sigestro, prete della detta diocesi. Tuttavia, santissimo padre, il suddetto Luca, personalmente o tramite un suo procuratore legittimamente designato, propone di cedere spontanea e liberamente nelle mani della Vostra Eccellenza la concessione di tale grazia, non essendo state ancora redatte le lettere apostoliche su di essa, e cede da ora, il vostro devoto supplicante Giacomo de Iudicibus, canonico di Genova, che si trova all'incirca nel quindicesimo anno della sua età e si propone di studiare quanto prima il diritto canonico, una volta adeguatamente istruito nelle materie grammaticali cui si dedica, e desidera essere promosso a tutti gli ordini sacri una volta raggiunta l'età legittima, affinché, accettando tale cessione e concedendogli una grazia speciale, gli sia affidato l'arcipretura in oggetto, che comporta la cura delle anime e i cui frutti, ecc., non superano il valore annuo di sessanta fiorini d'oro secondo la comune stima, o ancora come detto attraverso la stessa cessione........ affinché possa essere sostenuto in modo più decoroso e comodo nello studio finché non raggiunga il ventiduesimo anno della sua età, e una volta raggiunto detto ventiduesimo anno, come detto, cessando tale commenda, di provvedere o ordinare che sia provveduto con pietà al titolo dell'arcipretura stessa, con opportuna dispensa per il suddetto difetto di età anche per la promozione al sacerdozio, nonostante che lo stesso Giacomo sia noto per detenere un canonicato e, per dispensa apostolica, una prebenda che è presbiterale nella chiesa di Genova, i cui frutti, ecc., non superano il valore annuo di sessanta fiorini simili secondo la stima predetta......... Sia fatto ciò che è a beneplacito della Sede Apostolica. Redatto. Datato a Roma, presso i Santi Apostoli, il settimo giorno prima delle idi di marzo, nell'anno tredicesimo.

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