Data di nascita

12 ottobre 1743

Periodo di riferimento

1743-1825

Data della morte

24 novembre 1825
  Molfetta (BA)
  DMO 2
  DMP
  DMP 1

Cosa si sa

Mauro de Iudicibus1 nasce a Molfetta (BA) il 12 ottobre 1743 da Matteo e Giovanna Pastore. Quinto di nove figli: Mario, Angela Maria, Pietro, Nicola, Mauro, Sergio, Pantaleo, Nicolò e Marianna. Il 4 dicembre 1768, per capitoli matrimoniali del 26 giugno 1768, sposa Serafina Sigismondo, nata a Molfetta (BA) fra il 1747 e il 1748 da Francesco (o Felice?) Sigismondo e Pasqua De Felice. La coppia ha avuto almeno i seguenti figli:

  • Matteo (❀1769-1834✟),
  • Giovanna (❀1770-𝒶.1777✟),
  • Francesco (❀1771-1772✟),
  • Francesco (❀1773-18??✟),
  • Mauro (❀1775-1775✟),
  • Ignazio (❀1776-𝒶.1881✟),
  • Giovanna (❀1777-177?✟),
  • Pietro (❀1780-178?✟),
  • Ignazio (❀1781-1819✟),
  • Angelo (❀1784-1844✟),
  • Sergio (❀1786-1870✟),
  • Pasqua Maria (❀1789-1797✟).

Muore vedovo a Molfetta (BA) il 24 novembre 1825. La moglie, Serafina, era morta il 22 dicembre 1818a nella sua casa di proprietà in Strada (ora via) Trescina 22 in Molfetta (BA), all'età di 70 anni.

Registro dei Decessi di Molfetta,
a Atto del 1818 n. 345.


1 Mauro ha come “secondi nomi” Nicolò, Cristofaro, Donato, Gaetano, Antonio.

Alcune informazioni in questa scheda sono state fornite,
per gentile concessione, dal Cav. Corrado Pisani
come materiale inedito, da fonte documentale
citata nell'Introduzione a questo ramo.

Fonti

Atti, documenti e riferimenti relativi a Mauro de Iudicibus e famiglia.

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CasaCompravendita di una casa12 aprile 1781
RinunciaRinuncia al diritto su una casa29 agosto 1787
SfrattoNotifica di sfratto3 gennaio 1795
AffittoAffitto di un uliveto18 settembre 1796
BottegaAffitto della bottega di Mauro de Judicibus21 gennaio 1797
SpeseSpese erogate dall'Università di Molfetta1799

Compravendita di una casa

12 aprile 1781

Questo atto notarile, datato 12 aprile 1781 e redatto nella città di Molfetta, documenta principalmente un accordo di cessione di proprietà tra due parti: Michele Sciannamea e Mauro de Judicibus. In seguito a un atto pubblico precedentemente rogato, Ciro del Basso ha nominato Michele Sciannamea come principale proprietario di una casa appartenente alla Reale Azienda di Educazione. Questa casa, composta da due camere e un sappigno1, è situata fuori dalle antiche mura della città di Molfetta, sulla strada di S. Angelo che porta alla Piscina nuova, e precedentemente abitata da Lorenzo del Caputo. La proprietà è stata acquisita da del Basso tramite aste pubbliche per un prezzo di 250 ducati, con un affitto annuo di 12,5 ducati.

Dopo aver ricevuto la nomina da del Basso, Sciannamea ha avuto un accordo verbale con de Judicibus per possedere la casa in comune, indivisa. Tuttavia, riconoscendo che non era conveniente possedere la casa in questo modo, Sciannamea ha deciso di cedere la proprietà a de Judicibus, affinché quest'ultimo ne diventi l'unico proprietario e si faccia carico del pagamento annuale dei 12,5 ducati di affitto alla Reale Azienda di Educazione. Questa cessione è subordinata alla condizione che Sciannamea, con l'obbligo congiunto di Nicola Sammarelli, stipuli prima l'atto con la Reale Azienda, e poi proceda alla stipula dell'atto di trasferimento con de Judicibus, includendo tutte le clausole necessarie.


1 Potrebbe trattarsi di un sottotetto o una soffitta. In napoletano c'è un termine simile, ovvero suppìgno. Nel gergo delle professioni tecnico-edilizie, si usa ancora oggi il termine suppenno a indicare una parte dell'edificio posta tra la copertura e l'ultimo piano dello stesso, termine riportato spesso anche nella prassi notarile.

Treccani Magazine,
www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_575.html

Trascrizione del manoscritto

Le lettere fra parentesi rappresentano l'espansione delle abbreviature per contrazione o troncamento utilizzate dal notaio.

Per Mauro de Judicibus
Anno duo decima, m(ensi)s Aprilis, millesimo septing(entesi)m(o) octuag(esi)m(o) p(ri)mo, Melphicti.
Costo nella p(rese)nza nostra Michele Sciannamea della città di Molfetta, lo stesso ave asserito e dichiarato, e avanti di noi, e di Mauro de Judicibus di d(ett)a città p(rese)nte, e stipulante per sé, suoi Eredi, e Succ(esso)ri, qualm(en)te in virtù di pub(li)co atto rogato di mia mano è stato nominato da Ciro del Basso della stessa città per pr(in)cipal p(adro)ne di una Casa della Reale Azienda di Educaz(io)ne consistente in due camere ed un sappigno, sita fuori le antiche Mura di questa anzid(ett)a città, alla strada di S. Angelo che conduce alla Piscina nuova, che fu abitata da Lorenzo del Caputo, che restò a d(ett)o del Basso in forza di solenni atti di subaste per il prezzo di docati due cento cinquanta, sotto il suo annuo cenzo, di docati dodeci e mezzo, e poiché vi era l’ordine della Reg(i)a Cam(er)a della summaria precedente Real dispaccio di formarsi le debite minute, quelle trasmettersi in Napoli per la debita confirma, per indi attenderne l’autorità di stipularla, perciò l’anzid(ett)o del Basso con d(ett)o Atto di mia mano permise ad esso asserente Sciannamea in suo proprio nome intervenire e fare la stipola dell’Instrum(en)to di compra, dandosi a tal effetto da esso Sciannamea la debita cauz(io)ne, con apporci tutti li patti e condiz(io)ni che dalle subaste appariscono, ed ogn’altra clausola a Consiglio de Savii, come in fatti essendosi così eseguito, si sono rimesse le minute sud(dett)e al Tribunle della Reg(i)a Camera, da dovi si attende la facoltà di stipulare, ma poiché l’asserente Sciannamea p(ri)ma e dopo di aver ricevuto a suo favore la nomina dal d(ett)o del Basso ebbe convenz(io)ne voce col sud(dett)o de Judicibus di doversi d(ett)a casa possedere da essi loro in commune, ed indivisa, e conoscendo altresì non riuscirlo commodo così quella possedere, così ha risoluto farne della med(esi)ma una cessione, a favore di esso de Judicibus, affinchè lo stesso ne sia p(adro)ne assoluto per intiero di quella, ed adempir potesse all’intiere annuale pagam(en)to di d(ett)o annuo cenzo di docati dodeci, e mezzo, con condizione però che prima si dovrà da esso Sciannamea coll’ins(ie)m(e) obligaz(io)ne di Nicola Sammarelli, stipulare l’Instrum(en)to con la Reale Azienda, ed indi procedersi alla stipola dell’altro d’intennità tra esso Sciannamea, e de Judicibus con tutte quelle clausole che saranno necessarie, ad consilium Sapientis. Quali cose essendo state approvate dall’anzid(ett)o Mauro, si sono le parti richieste, venire alla stipula del p(rese)nte Instrum(en)to restate ferme ut infra.
E fatta l’assertiva pred(ett)a, volendo in tanto esso Sciannamea ridurre ad effetto la sopra(scri)tta convenz(io)ne, quindi è che oggi pred(ett)o giorno, non per forza, o per inganno, ma in ogn’altra miglior maniera sponte con giuram(en)to cede, e rinuncia in beneficio di d(ett)o de Judicibus p(rese)nte, e sotto la buona fede recipiente la metà et ad majorem cautelam l’intiera casa sud(dett)a alla strada di S. Angelo ut supra descritta et confinata franca ed una con tutti li suoi jus, azioni, rag(io)ni, legge, condizioni e patti, con li quali lì è stata e là sarà totalm(en)te concedata data, e venduta dalla sud(dett)a Reale Azienda, e col peso di obligarsi esso de Judicibus con altra persona sicura ins(ieme) per la sodisfaz(io)ne annuale a favore della sud(dett)a Reale Azienda dell’Annuo cenzo sud(dett)o di docati dodeci, e mezzo, sempre nel dì 15 del Mese di Agosto, e fare il p(ri)mo pagam(en)to di essi nel sud(dett)o giorno, e Mese dell’entrante anno 1782, e così continuare fino all’affrancaz(io)ne, riserbandosi esse parti dopo stipulate saranno le cautele con essa Reale Azienda, procedere ad altra cautela d’intennità per la loro totale quiete. In questa Città di Molfetta in pace col patto esecutivo in forma, non ostante qualsivoglia eccez(io)ne, anco liquida prevenz(io)ne, alla quale, ed ad ogn’altro rimedio legale esse parti han rinunciato, e promesso non servirsene quia sic.
Anzi, vogliono che il presente Instrum(en)to ad istanza della parte osservante, contro la manchevole, si potesse produrre, p(rese)ntare e liquidare in ogni Corte, e Foro secondo il rito della G. C. della Vicaria e liquide obligazione di essa e che subito abbia, ed ottenghi la pronta, ed espedita esecuz(io)ne a costume de pigioni di casa della Città di Napoli, e di questa di Molfetta, ed aggere via esecutiva in vigor del patto esecutivo in forma colla Rifaz(io)ne ad invicem di tutti li danni, spese ed interessi quia sic. Promettendo d(ett)e parti con solenne stipola, il tutto aver per rato, fermo, e grato, ed il contrario non fare per qualunque rag(io)ne o causa, quia sic.
E per la reale osservanza delle cose sud(dett)e, le surriferite parti hanno ad invicem obligato loro med(esi)me, di loro Eredi, Succ(esso)ri, e beni tutti ad penam dupli medietate potestate capiendi constitutione precarii et sic se obligavirant et renunciaverant et factis scripturis iuraverunt in forma unde cora me no(tar)io Ignatio Ala(.)tropaga de Melphicto pub(li)co (…) Sergio Ventiera Iud(ic)e ad contractus de civ(itate) No(tar)io Salvatore Viesti, Paschale Andriani et Dominico Porto de eode Melphicto
Testibus litteratis.
Per Tiberio Panzini,
Die decima tertia m(ensi)s Aprilis milles(i)m(o) Septing(ente)s(i)m(o) octuag(esi)m(o) p(ri)m(o) Melphicti.
Costa avanti di noi Giulia Sciannamea moglie di Vincenzo Lunanova di questa città di Molfetta, vivendo la med(esi)ma sotto il jus Romano siccome con giuram(en)to afferma e stando alle cose infra(scri)tte coll’espresso consenzo, p(rese)nza ed intervento.

Archivio di Stato di Trani,
notaio Ignazio Mastropasqua,
vol. 1781, pagg. 133-135.

Informazioni fornite da
Giuseppe Cappelluti.
Trascrizione di Giulia Lenci.

Rinuncia al diritto su una casa

29 agosto 1787

L'atto notarile qui riportato riguarda la rinuncia di Lazzaro de Candia, di Molfetta, al diritto di congruo (diritto di prelazione) su una casa acquistata da Mastro Mauro de Judicibus. Lazzaro rinuncia a questo diritto a titolo di donazione irrevocabile, con diverse condizioni:

Condizioni della donazione:

  1. Mastro Mauro deve chiudere una finestra che si affaccia sulla proprietà di Lazzaro entro il 15 agosto 1788.
  2. Mastro Mauro deve installare delle crociere di ferro su due finestre della scala, con i costi del ferro a carico di Lazzaro e i costi della manodopera a carico di Mastro Mauro.

Clausole di inadempimento:

  1. Se Mastro Mauro non adempie a queste condizioni, Lazzaro potrà riacquistare il diritto di congruo sulla casa.
  2. In caso di inadempimento, Mastro Mauro dovrà restituire la casa al prezzo di acquisto senza necessità di procedimenti giudiziari.

Obblighi reciproci:

  1. Entrambe le parti, Lazzaro e Mastro Mauro, si impegnano a rispettare le condizioni stabilite, con la pena del doppio in caso di violazione.

L'atto è stato redatto e certificato dal notaio Aloysio Antonio Massari, alla presenza di testimoni e del giudice regio.

Trascrizione del manoscritto

Le lettere fra parentesi rappresentano l'espansione delle abbreviature per contrazione o troncamento utilizzate dal notaio.

Renunciatio jure concrui Pro Mag(ist)ro Mauro de Judicibus cum Patrono Lattaro de Candia
Die vigesima nona Mensis augusti Milles(i)mo Septin(gentesi)mo octuag(esi)mo septimo Melphicti. Personalm(ent)e costo avanti di noi il P(adro)n(e) Lazzaro de Candia di questa città di Molfetta, ed il med(esim)o non forza o inganno, ma di sua libera volontà, e con l’infrascritta riserba patto, e condizione e mediante il suo giuram(en)to cedere, e rinuncia anzi quatenus opus a titolo di donazione irrevocabile tra’ vivi dona ac(ci)p(it) fu(?) prim(ogenitus) ut moris est iure proprio et in perpetuum præstante a Mastro Mauro de Judicibus di questa sud(dett)a città città p(rese)nte ad accettante con le sud(dett)e infrascitte condizioni il dritto del congruo ossia iure retractus che a tenore della costitut(io)ne sancimus gli spetta e compete di ritraere il quarto soprano della casa di abitazione esso de Judicibus comprato da Not(ai)o D. Pantaleo Pappagallo sita al publico Bocco e sopra le Beccorie accanto la casa del memorato de Candia ed altri confini franco e libero il dritto pred(ett)o ed una contenute e singole le sue ragioni azioni, ed intiero stato eccetto da d(ett) e condizioni.
Primo. Che esso Mastro Mauro sia tenuto siccome con giuram(en)to promette e si obliga il di quindeci del Mese di Agosto del venturo anno 1788 chiudere e serrare all’intutto il finestrino della stanza al di mezzo di d(ett)o quarto comprato che sporge sopra l’aptico della casa di esso P(adro)n(e) Lazzaro. con togliere tutti li dritti e minaccie di d(ett)o finestrino con reporsi soltanto il vacuo alla parte di dentro per uso di uno stipetto e ritenersi i pezzi di Pietra a di lui favore poterne fare altro uso, con pagare esso de Candia la sola fattura del muratore, perche così con tal patto ha inteso cedere il dritto predetto, altrimenti non l’avrebbe ceduto.
Secondo, che esso Mastro Mauro sia tenuto siccome anco con giuram(en)to si obliga alli due finestrini che ricevono il lume ingrediente nella scala che conduce non solo in d(ett)o quarto, ma eziandio nella scala dell’aptico a cielo situati uno sopra l’altro fare le crociere di ferro a spese cioè il ferro del d(ett)o de Candia e la fatura a danno di esso de Judicibus di quella quantità e qualità di crociera, ossia ferrata che parerà e piacerà al d(ett)o de Candia perche così di patto.
Terzo, ed ultimo, che non adenpiendosi da esso de Judicibus a quanto di sopra sia promesso e sia obligato resta in libertà e libero il dritto di esso de Candia di ritraere congruo il quarto sud(dett)o a suo piacere; conforme esso Mastro Mauro promette e si obliga subito, e senza strepido giudiziario rilasciare iure concrui il quarto sud(dett)o lo stesso prezzo che lo ha comprato il di Diaciassette del Mese di agosto del sud(dett)o venturo anno 17ottantotto nel sud(dett)o caso non adempirà a quanto di sopra sia promesso e sia obligato e la p(rese)nte cessione e donazione non abbia il suo effetto e vigore e si abbia il p(rese)nte rotto e casso come mai fatto si fusse. perche colli sud(dett)i patti e condizioni ha inteso cedere e donare il detto pred(ett)o altrimenti non l’avrebbe ceduto.
In virtù della sud(ett)a cessione e donazione colli sud(dett)i patti e condizioni vuole esso P(adro)n(e) Lazzaro che il dritto pred(ett)o come sopra ceduto e donato da oggi in avanti passi e sia nel pieno dominio e possesso del riferito Judicibus a quello col sud(dett)o passo e condizioni avere tenere e possedere come vero Signore e padrone cedendoli ogni giusso e ragione ponendolo in suo luogo privileggio e grado costituendolo prece(dentemen)te irrevocabile siccome in cosa propria anzi si costituisce complice costituto volendo essere tenuto, legge ragione ed uso. Promettendo ad invicem con sollenne stipola la cessione donazione, oblighi patti e condizioni, e tutte le altre così pred(ett)e ed infrascritte averle sempre ed in ogni futuro tempo rate e fermo ne mai controvenire per qualsivoglia rag(io)ne azione, e causa anzi esso P(adro)n(e) Lazzaro rinuncia alla L. di unquam eod(em) de donat(ione) L. final. tote i(???)o ac revocandi donati ipsi (??)ei(??)gin(?)eat et ad ogn’altro rimedio legale e cerziorato prima di rinunziare. me Notaio.
E la Reale osservanza delle cose sud(dett)e essi P(adro)n(e) Lazzaro, e Mastro Mauro quello che a ciascuno di loro spetta spont(aneament)e obligano loro stessi, li loro, e di ciascuno di loro Eredi Successori e beni tutti uno all’altro e l’altro all’uno ad invicem p(rese)nti ad penam Dupli med(esim)a potestate capiendi constitu(tio)ne Precarii et renu(nciant) et tactis scripturis jurant. Coram Regio Judice ad contractus mag(istro) Gratiano Paparella de Melphicto me Aloysio Antonio Massari de eode Melphicto publico ac m(agnifi)cij Joseph Antico Joseph Annese et Mauri Caprioli Testibus de dicto Melphicto Litteratis.

Archivio di Stato di Trani,
notaio Luigi Antonio Massari,
vol. 1787, pagg. 235-237.

Informazioni fornite da
Giuseppe Cappelluti.
Trascrizione di Giulia Lenci.

Notifica di sfratto

3 gennaio 1795

Il documento è una protesta fatta il 3 gennaio 1795 a Molfetta, da parte di Giuseppe Calò nei confronti di Maestro Mauro de Judicibus. La protesta è stata formalizzata dal Regio Giudice a Contratti e un Notaio pubblico, in presenza di testimoni. Il motivo della protesta risiede nel fatto che Mauro de Judicibus abita in una casa di proprietà di Giuseppe Calò, situata nell'abitato di Molfetta, in una zona denominata “le Catacombe”. Giuseppe Calò ha espresso che non trova più conveniente che de Judicibus risieda nella suddetta casa. Pertanto, a nome di Calò, è stato comunicato a de Judicibus che deve lasciare l'abitazione entro il 15 agosto 1795, rendendo la casa vuota e pulita da qualsiasi suo possesso. In caso di mancato rispetto di questa richiesta, Calò protesta contro de Judicibus per eventuali danni, spese e interessi derivanti non solo da questa situazione specifica ma anche in ogni altro contesto applicabile.

Trascrizione del manoscritto

Le lettere fra parentesi rappresentano l'espansione delle abbreviature per contrazione o troncamento utilizzate dal notaio.

Protesta fatta a M(agist)ro Mauro de Judicibus.
Die tertia m(ensi)s Iannuarii millesimo Septin(gentesi)mo Nonagesimo quinto, Melfhicti. Ad istanza e richiesta fattaci in nome, e parte di Giuseppe Calò di questa città di Molfetta, noi infra(scri)tti Reg(i)o Giud(ic)e a Contratti, Pub(lic)o No(tari)o, i Testimoni, di persona ci siamo conferiti avanti di voi M(agist)ro Mauro de Judicibus di q(uest)a anzid(ett)a città di Molfetta, ed in nome dello stesso Calò vi facciamo sentire come abitandosi da voi nella casa di esso Calò sita nell’abitato di q(ues)ta città, ove dicesi le Catacombe appresso li suoi notori confini; E poiché ad esso Calò non torna più commodo, che da voi si abiti in d(ett)a casa; Che pertanto in nome e parte dello stesso Calò vi facciamo sentire, che pertanto il dì quindici del Mese di Agosto corr(ente) Anno mille settecento novantacinque ve ne caliate da d(ett)a casa, con renderla detto dì vuota, e netta da ogni v(ost)ro avere; In caso contrario vi protesta contro di voi di tutti li danni spese, ed interessi, non solo in q(ues)to, ma in ogni altro miglior modo; E così vi dicemo, e ci protestiamo in nome d(e)l d(ett)o Calò. Quibus omnibus sic peractis fuimus requisiti d(ectu)m Josephum Calò (vi) de praedictis omnibus hoc p(eten)is pub(licu)m conficeremus actum, nos autem unde Coram mag(nifi)co Iosepho Antonio Spadavecchia a Melphicto R(egi)o ad Contractus Iud(ic)e me No(tari)o Stonuphrio Bartoli del Melphicto publico ac Mag(nifi)co Felice ex Josepho Angelo Candida ed Dominico Nisio testibus civ(itate) praedicta litt(erati)s.

Archivio di Stato di Trani,
notaio Onofrio Bartoli,
vol. 1795, pagg. n/p.

Informazioni fornite da
Giuseppe Cappelluti.
Trascrizione di Giulia Lenci.

Affitto di un uliveto

18 settembre 1796

Questo atto notarile antico, datato 18 settembre 1796 e redatto a Molfetta, documenta un contratto di affitto tra Maestro Mauro de Judicibus, della città di Molfetta, e Antonio de Nihilo, anch'esso di Molfetta. L'oggetto dell'affitto sono cinquanta olivi situati nel territorio nel luogo detto Trappeto Biancolino, vicino ai beni della mensa vescovile e altre proprietà limitrofe. Il contratto stabilisce che l'affitto avrà una durata di quattro anni, iniziando dal 1° gennaio 1797 e terminando alla fine di dicembre 1800, con il raccolto dei frutti incluso. Il fitto annuale è stato concordato per dieci ducati d'argento, che de Nihilo si impegna a pagare alla fine di ogni dicembre, con il primo pagamento previsto per la fine di dicembre 1797 e così via per la durata del contratto quadriennale.

Inoltre, il contratto specifica che de Nihilo è tenuto a eseguire la coltivazione necessaria degli olivi, includendo l'aratura del terreno tre volte l'anno, la potatura e il trattamento degli alberi nei momenti opportuni. È anche obbligato a fornire ogni anno venticinque carichi di letame curato e ha il permesso di seminare alternativamente un anno sì e l'altro no, lasciando il terreno a maggese (in riposo) l'ultimo anno, come lo ha trovato. Le parti si impegnano a rispettare l'affitto e le condizioni stabilite senza eccezioni o prevenzioni, rinunciando reciprocamente a qualsiasi diritto legale che potrebbe contraddire l'accordo. In caso di mancato adempimento, de Nihilo si sottopone a un patto esecutivo secondo il costume notarile. Infine, l'atto sottolinea che sia de Judicibus che de Nihilo, insieme ai loro eredi, successori e beni, sono reciprocamente obbligati a rispettare pienamente e fedelmente tutti i termini dell'accordo, sotto pena di una multa doppia rispetto all'importo stabilito e con l'impegno solenne di mantenere de Nihilo nell'affitto senza tentare di rimuoverlo, garantendo il suo diritto di usufruire della proprietà per tutta la durata concordata.

Trascrizione del manoscritto

Le lettere fra parentesi rappresentano l'espansione delle abbreviature per contrazione o troncamento utilizzate dal notaio.

Locatio
Pro Mag(istr)o Mauro de Judicibus cum Antonio de Nihilo.
Eadem die decima octava mensis septembris millesimo septin(gentesi)mo nonagesimo sexto Melphictis. Personalm(en)te costituito nella p(rese)nza nostra M(agis)tro Mauro de Judicibus di questà città di Molfetta; il med(esi)mo mediante convenzione avuta sponte con giuram(en)to concede in affitto ad Antonio de Nihilo di questa sud(dett)a città p(rese)nte e conducente ordini cinquanta di olivi, siti in questo territorio in loco detto Trappeto Biancolino, presso li beni della mensa vescovile, quelli di Angelo Scardigno ed altri confini. Per anni quattro continui principiandi dalla prima di Gennajo del venturo anno 17novantasette, e terminandi in fine di Decembre dell’ anno milleottocento, raccolti li frutti. Per l’annuo fitto di doc(a)ti dieci arg(en)to, ch’esso de Nihilo promette pagare in fine di Decembre, e fare il primo pagam(en)to in Decembre in fine di Decembre del venturo anno 17novantasette, e così continuare durante il quadriennio. Con patto ch’esso de Nihilo dovrà fare li coltivi necessari, cioè arar la terra tre volte l’anno, sporgare, e rongare gli alberi a tempo opportuno, e che sia tenuto parim(en)te menarci ogni anno venticinque some di letame curato, e di essere lecito seminarci un anno sì, e l’altro nò, e l’ultimo anno restarlo maggese, come lo ritrova. Molfetta in pace, e senza eccez(io)ne, o prevenz(io)ne alcuna, alla quale siccome ad ogni altro suffragio di legge ad invicem rinunziano. Ed in mancanza si sottopone esso de Nihilo al patto esecutivo in forma pro ut de stylo mei Notarii.
Promettendo con solenne stipola l’affitto, e patti sud(det)ti aver esse Parti per rati, e fermi, né mai controvenire per qualsivoglia ragione o causa. Anzi esso de Judicibus promette, e con giuram(en)to si obbliga durante l’affitto non amuovere, né far amuovere, d(ett)o de Nihilo da quello, ma in esso manutenerlo, e farlo manutenere in ampla, et valida forma. E per la Reale osservanza delle cose pred(et)te esse Parti per quello che a ciascuna di esse si appartiene, obbligano loro med(esi)me, li loro Eredi, Succ(esso)ri, e beni tutti una parte all’altra, e l’altra all’una ad invicem p(rese)nti ad penam dupli medietate potestate capiendi e costitutione precarii et factis scripturis iurante unde Coram Regio Judice ad contractus Mag(nifi)co Joseph Antonio Spadavecchia de Melphicto me Aloysio Antonio Massari ad eodem Melphicto publico ac mag(nifi)cii Xaveria Pomodoro et Franc(es)co Xaveria Niglio testibus de dicta civitate litt(erat)is.
Permutatio
Pro Conjugibus Sergio de Pinto ed Dorotea Sammarelli Pascha de Pinto et Joanne Bapta Amato cum D. Michaele Pozzoli et D. Mattheo Maggioleri.

Archivio di Stato di Trani,
notaio Luigi Antonio Massari,
vol. 1796, pagg. 515-516.

Informazioni fornite da
Giuseppe Cappelluti.
Trascrizione di Giulia Lenci.

Affitto della bottega di Mauro de Judicibus

21 gennaio 1797

Il 21 gennaio 1797, a Molfetta, su richiesta del Regio Notaio D. Luigi Antonio Massari, il Regio Giudice a contratti, il notaio pubblico e i testimoni si sono recati nella bottega di lavoro del maestro Mauro de Judicibus, situata nel borgo pubblico della città, per pagare l'affitto della bottega. Il notaio Massari ha pagato a Mauro de Judicibus la somma di sette ducati e mezzo in argento, corrispondente all'affitto maturato durante le feste natalizie del 1796. Mauro de Judicibus ha confermato di aver ricevuto il pagamento e di essere soddisfatto dell'affitto della bottega. Alla fine della transazione, su richiesta del notaio Luigi Antonio Massari, è stato redatto un atto pubblico per documentare l'avvenuto pagamento. L'atto è stato redatto dal notaio pubblico Dominico Visaggio alla presenza dei testimoni Josepho Antonio Spadavecchia, Dominico Calò, Ioanne Nisio e Felice Josephi Angeli Candida.

Trascrizione del manoscritto

Le lettere fra parentesi rappresentano l'espansione delle abbreviature per contrazione o troncamento utilizzate dal notaio.

Solutio affictus Officinae
Pro
Reg(i)o Not(ar)io D. Aloysio
Antonio Massari

Die vigesima prima Mensis Ianuarii Millesimo, Septing(entesi)mo Nonagesimo Septimo Melphicti. Ad istanza, e richiesta fattaci in nome, e parte del Reg(i)o Not(ari)o D. Luigi Ant(oni)o Massari di q(uesta) città di Molfetta, noi infra(scri)tti Reg(i)o Iudice a contratti, pub(li)co Not(ari)o, e Testimoni, personalm(en)te ci siamo conferiti nella Bottega del Lavoro di M(agist)ro Mauro de Judicibus di questa pred(edett)a città, ch’è la med(esi)ma situata nel pub(li)co Borgo di quest’anzid(ett)a città, giusta li suoi notori confini, ed essendo ivi gionti abbiamo rinvenuto il d(ett)o M(agist)ro Mauro, ed in nome e parte di esso sud(dett)o Not(ari)o Massari l’abbiamo dati e pagati la somma di doc(at)i sette, e mezzo ar(gen)to, che sono p(er) la Tanda della Bottega, ossia Curia del prelodato Not(ario) Massari, e maturata la d(ett)a tanda nelle passate S(ant)e Feste di Natale scorso Anno 179sei; La quale fu locata al d(ett)o Sig(nor) Not(ario) Massari da esso M(agist)ro Mauro; Quali doc(at)i sette, e mezzo ar(gen)to esso M(agist)ro Mauro se gli ricevè, dichiarando esser stato soddisfatto della Tanda di d(ett)a Bottega maturata nelle d(ett)e passate S(ant)e Feste di Natale scorso anno 17novantasei.

Quibus omnibus sic peractis fuimus requisiti per dictum Not(ar)ium Aloysium Antonium Massari, ut de predictis omnibus hoc p(rese)n(tibu)s publ(ic)cum conficeremus actum; nos enim; unde. Coram me Not(ari)o Dominico Visaggio de Melphicto pub(li)co Regione Iudice ad contractus mag(istr)o Josepho Antonio Spadavecchia, e mag(istr)i Not(ar)io D. Dominico Calò, Ioanne Nisio, et Felice Josephi Angeli Candida Testibus de eodem Melphicto Litteratis.

Archivio di Stato di Trani,
notaio Luigi Antonio Massari,
vol. 1797, pagg. 34-35.

Informazioni fornite da
Giuseppe Cappelluti.
Trascrizione di Giulia Lenci.

Spese erogate dall'Università di Molfetta

1799

Mauro de Judicibus riceve un pagamento per la fornitura di alcune armi alla Guardia Civica di Molfetta, dal che deduciamo che era, come peraltro molti dei suoi discendenti “ferraio”, ovvero fabbro e, in questo specifico caso, armaiolo.

5.
1799 marzo 26, Molfetta

Nota delle voci di spesa e del denaro erogato dall'Università di Molfetta a Felice Ragno per il mantenimento della Guardia Civica dal 18 al 26 marzo 1799. Sottoscrive Giacobbe Vista, Segretario del «Consiglio del Popolo» di Molfetta.

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Nota di spese fatte da Felice Ragno Caporonna per la
Custodia della Guardia Civica da 18 sino a 26 Marzo.

Giornate d'uomini n° 236 compresa ogni spesa = 77:95
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Simile a Mauro Judicibus per diversi accomodi di arme =  7:00
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Spesi sin'oggi li 26. Marzo 1799 908:17.9

Soddisfatto Giacobbe Vista per volontà di Felice Ragno Caporonna.

Corrado Pisani,
«Catalogo di tutti i sindaci che hanno governato
dall'anno 1415 all'anno 1811
l'Università della Città di Molfetta».