Data di nascita

?

Periodo di riferimento

1218-1259

Data della morte

𝒸𝒶.1259
  DVP 2

Cosa si sa

Obertino Iudex nasce a Ventimiglia all'inizio del XIII secolo da Oberto. Non conosciamo il nome della madre. Uno di almeno quattro figli: Gherardo, Ottone, Raimondo e Obertino. Si sposa. Non conosciamo il nome della moglie. La coppia ha avuto almeno un figlio:

  • Ottone (𝒸𝒶.1260).

Probabilmente è morto nel 1259.

Lista degli Atti dell'Amandolesio

Obertino Iudex viene nominato nei seguenti atti rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio, raccolti e custoditi a Genova, secondo quanto stabilito nelle clausole di pace dopo l'assedio del 1220.

Clicca qui a sinistrasopra sulle singole voci per vederne il contenuto.
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum I: serie α (cart. 56)
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum II: serie β (cart. 56)
Atti dal 1259 al 1264: serie γ (cart. 57)
Repertorio delle notizie inserite nei Cartolari I & II (cart. 56): serie κ
Repertorio delle notizie inserite nel cartolario 57: serie ν

Nell'Archivio di Stato di Genova si conservano due cartolai notarili nei quali si contengono quasi un migliaio di atti per la massima parte rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio fra il 1256 ed il 1264. Si tratta del cartolare 56, che comprende rogiti fra il I° dicembre 1256 e il 23 dicembre 1258, e del cartolare 57, che contiene rogiti fra il 28 dicembre 1258 e il 7 dicembre 1264.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1255 al 1258”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1985.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1993.

MILLESIMO CCLVIIII INDICTIONE PRIMA

In nomine Domini, amen. Cartularius instrumentorum factorum per me Iohannem de Mandolexio notarium in Vintimilio et Rappali, ut infra continetur. Et sunt in isto cartulario instrumenta sex annorum, videlicet de millesimo cclviiii, millesimo cclx, millesimo cclxi, millesimo cclxii, millesimo cclxiii et millesimo cclxiiii, ut inferius per ordinem annotantur, et est signum meum quod appono in instrumentis tale: (S.T.) Iohannes de Mandolexio, notarius Sacri Imperii, rogatus scripsi.

Una menzione particolare merita la professoressa e ricercatrice Laura Balletto, come riportato nei ringraziamenti.

Atto n.68 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

14 giugno 1259, Ventimiglia.
I fratelli Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, figli del fu Raimondo Giudice, da una parte, e Ottone Giudice del fu Oberto Giudice, dall'altra, compromettono all'arbitrato di Raimondo Giudice e Guglielmo Giudice le questioni fra loro vertenti in occasione della successione del fu Oberto Giudice, padre di Ottone e nonno di Oberto, Giovanni e Marineto, in occasione della successione del fu Obertino Giudice, fratello di Ottone e zio dei predetti Oberto, Giovanni e Marineto e in occasione della dote della defunta madre di Ottone, nonna di Oberto, Giovanni e Marineto.

Oberti Iudicis et fratrum, ex una parte, et Ottonis Iudicis, ex altera.
Die xiiii iunii, ante terciam. Nos Obertus Iudex, Iohannes et Marinetus, fratres et filii quondam Raimundi Iudicis, ex una parte, et Otto Iudex, filius quondam Oberti Iudicis, ex altera, compromittimus in vobis, Raimundum Iudicem et Guillelmum Iudicem, presentes, de omni lite et controversia que inter nos vertitur vel verti posset occasione successionis Oberti Iudicis quondam, patris mei dicti Ottonis et avi nostrorum dicti Oberti et fratrum, et occasione successionis Obertini quondam Iudicis, fratris met dicti Ottonis et patrui nostrorum predictorum Oberti et fratrum, et occasione dotium matris quondam mei Ottonis et avie nostrorum predictorum Oberti et fratrum, et generale compromissum facimus in vobis tamquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores et largas potestates a nobis super predictis sponte electos, dantes vobis, quilibet nostrum, liberam facultatem et bailiam ut super predictis possitis dicere, iure vel acordio, amicabili compositione, semel et pluries, die feriata vel non feriata, dato pignore bandi vel non dato, presentibus partibus vel absentibus, vel una presente et altera absente, dum tamen citata de iure vel amicabiliter, servato iuris ordine vel non servato, libello porrecto vel non porrecto, ita tamen quod super predictis debeatis pronuntiasse et sentenciasse, de iure vel acordio, usque ad proximas lialendas augusti, promittentes ad invicem inter nos vestrum servare arbitrium, sentenciam vel acordium quodcumque super predictis dixeritis, statueritis, sentenciaveritis seu pronunciaveritis, in scriptis vel sine scriptis. Alioquin, si per aliquem nostrum in predictis seu in aliquo predictorum fuerit contrafactum, libras centum denariorum ianuinorum, nomine pene, una pars alteri ad invicem dare et solvere promittimus, et quicquid dixeritis seu statueritis vel pronunciaveritis nichilominus in suo robore perseveret. Pro pena et predictis omnibus et singulis observandis universa bona nostra habita et habenda ad invicem unus alteri pigneri obligamus, iurantes insuper [n]os dicti Iohannes et Marinetus, tactis corporaliter Sacris Scripturis, ut supra dictum est attendere, compiere [et] observare et in aliquo predictorum non contrafacere vel venire, facientes hec omnia consilio Mau[ri] de Mauris et Conradi Mauri, quos nostros propinquos et consiliatores in hoc casu eligimus et appellamus, [co]nfitentes nos esse maiores. Insuper ego dictus Obertus promitto me facturum et curaturum quod dictus Iohannes firma et rata habebit omnia et singula supradicta et quicquid vos dicti arbitri super predictis pronunciaveritis et in aliquo predictorum non contraveniet aliqua occasione, sub dicta pena librarum centum. Actum in capitulo Vintimilii, presentibus testibus convocatis Guillelmo fornario, Guillelmo Rafa, Iohanne Fornario, Oberto Sagonensi, Raimundo Audeberto et Guillelmo Curlo maiore. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 68
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Oberto Giudice e fratelli, da una parte, e Ottone Giudice, dall'altra.
Il giorno 14 giugno, prima della terza, noi Oberto Giudice, Giovanni e Marineto, fratelli e figli del defunto Raimondo Giudice, da una parte, e Otto Giudice, figlio del defunto Oberto Giudice, dall'altra, ci affidiamo a voi, Raimondo Giudice e Guglielmo Giudice, presenti, per qualsiasi controversia o disputa che sorge o potrebbe sorgere in relazione alla successione del defunto Oberto Giudice, padre di mio padre detto Otto e nonno dei nostri detti Oberto e fratelli, e in relazione alla successione di Obertino Giudice, fratello di mio padre detto Otto e zio dei nostri predetti Oberto e fratelli, e in relazione alla dote della madre del mio defunto padre Otto e nonna dei nostri predetti Oberto e fratelli, e facciamo un compromesso generale con voi come arbitri, conciliatori e pacificatori scelti spontaneamente da noi con ampi poteri sui suddetti, concedendovi, ciascuno di noi, la libertà e l'autorità di giudicare su tali questioni, secondo il diritto o l'accordo, la composizione amichevole, una o più volte, in un giorno festivo o non festivo, con la promessa di osservare reciprocamente la vostra decisione, sentenza o accordo su tali questioni, sia che sia pronunciato o deciso per iscritto o verbalmente, fino alla fine del mese di agosto prossimo venturo, rispettando l'ordine giuridico o non rispettandolo, mediante la presentazione di un ricorso o non, a condizione che siate tenuti a pronunciare e a sentenziare su tali questioni. In caso contrario, se qualcuno di noi viola quanto concordato, promettiamo di pagare una multa di cento lire genovine, una parte all'altra, come penale, e ci impegniamo a far rispettare e a mantenere in vigore la vostra decisione, sentenza o accordo su tali questioni, sia che sia pronunciato o deciso per iscritto o verbalmente. Inoltre, come garanzia per l'osservanza di tutte le suddette clausole, impegniamo tutti i nostri beni, presenti e futuri, come pegno reciproco, e giuriamo, toccando corporalmente le Sacre Scritture, di rispettare, osservare e non violare in alcun modo quanto concordato, avvalendoci del consiglio di Mauri de Mauris e di Conrado Mauri, nostri parenti e consiglieri in questo caso, riconoscendoci come adulti. Inoltre, io, il suddetto Oberto, prometto di fare in modo che il suddetto Giovanni abbia conferma e ratifica di tutto quanto sopra menzionato e di qualsiasi cosa gli arbitri sopra menzionati pronuncino riguardo alle questioni in oggetto e di non contravvenire in alcun modo a ciò, sotto la pena di cento lire. Redatto nel capitolo di Ventimiglia, in presenza dei testimoni convocati Guillelmo Fornario, Guillelmo Rafa, Giovanni Fornario, Oberto Sagonese, Raimondo Audeberto e Guillelmo Curlo maggiore. Nell'anno e nell'indizione sopra indicati.