Data di nascita

?

Periodo di riferimento

1259

Data della morte

?

Cosa si sa

Marino Iudex nasce nel XIII secolo. Non conosciamo i nomi dei genitori. Di lui non sappiamo altro.

Non conosciamo il luogo e la data della morte.

Lista degli Atti dell'Amandolesio

Marino Iudex viene nominato nei seguenti atti rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio, raccolti e custoditi a Genova, secondo quanto stabilito nelle clausole di pace dopo l'assedio del 1220.

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Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum I: serie α (cart. 56)
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum II: serie β (cart. 56)
Atti dal 1259 al 1264: serie γ (cart. 57)
Repertorio delle notizie inserite nei Cartolari I & II (cart. 56): serie κ
Repertorio delle notizie inserite nel cartolario 57: serie ν

Nell'Archivio di Stato di Genova si conservano due cartolai notarili nei quali si contengono quasi un migliaio di atti per la massima parte rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio fra il 1256 ed il 1264. Si tratta del cartolare 56, che comprende rogiti fra il I° dicembre 1256 e il 23 dicembre 1258, e del cartolare 57, che contiene rogiti fra il 28 dicembre 1258 e il 7 dicembre 1264.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1255 al 1258”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1985.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1993.

MILLESIMO CCLVIIII INDICTIONE PRIMA

In nomine Domini, amen. Cartularius instrumentorum factorum per me Iohannem de Mandolexio notarium in Vintimilio et Rappali, ut infra continetur. Et sunt in isto cartulario instrumenta sex annorum, videlicet de millesimo cclviiii, millesimo cclx, millesimo cclxi, millesimo cclxii, millesimo cclxiii et millesimo cclxiiii, ut inferius per ordinem annotantur, et est signum meum quod appono in instrumentis tale: (S.T.) Iohannes de Mandolexio, notarius Sacri Imperii, rogatus scripsi.

Una menzione particolare merita la professoressa e ricercatrice Laura Balletto, come riportato nei ringraziamenti.

Atto n.79 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

9 luglio 1259, Ventimiglia.
I coniugi Giovanni Bellino e Raimonda Navarra vendono a Marino Giudice una casa, situata nella città di Ventimiglia, in Curritorio, il prezzo di 14 lire di genovini, di cui rilasciano quietanza.

[Mari]ni, [Iudici]s.
Die viiii iulii, inter nonam et vesperas. Nos Iohannes Bellinus et Raimunda Navarra, iugales, quisque nostrum in solidum, renuntiantes iuri solidi, iuri de principali primo fore conveniendo et omni alii iuri, vendimus, cedimus et tradimus tibi Marino Iudici domum unam, positam in civitate Vintimilii, in Curritorio, cui coheret superius et inferius via, ab uno latere domus [R]aimundi Iudicis et ab alio domus Iohannis Passarmi, ad habendum, tenendum, possidendum et de cetero [qui]cquid volueris faciendum, sine omni nostra omniumque pro nobis contraditione, iure proprietario et titulo [em]ptionis, cum omni suo iure, ratione, actione reali et personali, utili et directo omnibusque demum superpositis, interpositis atque suis pertinenciis, nichil ex his in nobis retento, finito precio librarum quatuordecim denariorum ianuinorum, quas a te habuisse et recepisse confitemur et de quibus nos bene quietos et solutos vocamus, renuntiantes exceptioni non numerate pecunie et precii non soluti, doli mali et conditioni sine causa. Quod, si dicta domus ultra dictum precium valet, scientes ipsius veram extimationem, id quod ultra valet tibi mera et pura donatione inter vivos1 donamus et finem tibi facimus et refutationem atque pactum de non petendo, renuntiantes legi deceptionis dupli et ultra. Possessionem insuper et dominium diete domus tibi corporaliter confitemur tradidisse, constituentes nos ipsam tuo nomine tenere et precario possidere dum possidebimus vel ipsius possessionem, sumpseris corporalem, promittentes de dicta domo nullam deinceps movere litem, actionem seu controversiam nec requisitionem facere, set potius ipsam tibi et heredibus tuis et cui dederis vel habere statueris ab omni persona legittime defendere, auctorigare et disbrigare nostris expensis promittimus. Quod si non fecerimus et ut supra per singula non observaverimus, penam dupli de quanto dicta domus nunc valet vel pro tempore valuerit tibi dare et restituere promittimus, rata manente venditione. Pro pena et predictis omnibus et singulis observandis universa bona nostra habita et habenda tibi pigneri obligamus, abrenuntiantes in predictis beneficio nove constitutionis de duobus reis2, epistule divi Adriani et omni iuri. Et maxime ego dicta Raimunda abrenuntio iuri ypothecarum, senatus consulto velleiano3, legi iulie de fondo dotali et legi dicenti: “ Si qua mulier in aliquo crediti instrumento consentiat proprio viro aut scribat propriam substanciam aut se ipsam obligatam faciat, quod ipsa non tenetur nisi manifeste probetur quod pecunia illa sit versa in utilitate ipsius mulieris ”, faciens hec omnia in presentia, consensu et voluntate dicti viri mei et consilio Ardiçoni Iudicis et Ottonis Mauri, quos in hoc casu meo(s) propinquos et vicinos appello. Actum in civitate Vintimilii, in domo Manfredi de Langasco, presentibus testibus rogatis Raimundo Nata et Oberto Gaia de Burdigueta. Anno et indictìone ut supra.

Millesimo eodem, die nona decembris, cassata est de voluntate partium, presentibus testibus Oberto Iudice, Iacobo Laurencio et Oberto Intraversato.

Atto n. 79
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.


1 La donazione inter vivos è una donazione fatta da una persona vivente ad un'altra persona vivente. È quindi una donazione tra “vivi”, che si contrappone alla donazione mortis causa, ovvero la donazione fatta in previsione della morte del donatore. Nella donazione inter vivos, il donatore trasferisce il possesso di un bene o di una somma di denaro al donatario senza attendere la propria morte. Si tratta di una forma di trasferimento di proprietà che non prevede il passaggio del bene o del denaro attraverso l'eredità, ma avviene immediatamente.
2Duobus reis debendi” è una locuzione latina che significa «debito verso due persone», ovvero duplice obbligazione debitoria. All'epoca, questo termine si riferiva alla situazione in cui un debitore aveva contratto un debito con due o più creditori e doveva restituire la somma a entrambi. In questo caso, ogni creditore aveva diritto a richiedere una parte proporzionale del debito. La regola generale era che, in assenza di una specifica pattuizione tra i creditori e il debitore, questi ultimi avevano uguali diritti sulla somma debita.

3 Il Senatus Consultum Velleianum era una legge romana emessa dal Senato Romano durante il regno dell'imperatore Augusto, intorno al 9 d.C. Questa legge stabiliva che le donne non potessero stipulare contratti di fideiussione, vale a dire che non potessero garantire il debito di un'altra persona. Questa legge fu poi abolita dall'imperatore Giustiniano I nel VI secolo d.C., quando venne emanato il Corpus Iuris Civilis, che riformò l'intero sistema giuridico romano.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Marino dei Giudici.
Il 9 luglio, tra la nona e il vespro, noi Giovanni Bellino e Raimonda Navarra, marito e moglie, ciascuno per intero, rinunciando al diritto di proprietà e ad ogni altro diritto di cui ci si potrebbe avvalere, vendiamo, cediamo e trasferiamo a te Marino Giudici una casa situata nella città di Ventimiglia, nel Curritorio, adiacente da un lato alla casa di Raimondo Giudici e dall'altro alla casa di Giovanni Passarmi, per avere, tenere, possedere e fare tutto ciò che vorrai senza alcuna opposizione da parte nostra o di chiunque per nostro conto, con il diritto di proprietà e il titolo di acquisto, insieme a tutti i suoi diritti, ragioni, azioni reali e personali, vantaggi e benefici e ogni altra cosa ad essa pertinente, senza che noi conserviamo alcun diritto, al prezzo di 14 lire genovesi che riconosciamo di aver ricevuto da te e di cui ci dichiariamo pienamente soddisfatti e liberi da ogni richiesta di pagamento supplementare, rinunciando al diritto di eccezione per mancata consegna della somma pattuita, a eventuali accordi fraudolenti e a condizioni senza alcun fondamento. Se la suddetta casa vale più del prezzo pattuito, conoscendo il suo vero valore, doniamo la differenza a te con pura donazione inter vivos e rinunciamo a ogni richiesta di pagamento supplementare, rinunciando anche alla legge che prevede il riconoscimento di un duplice risarcimento debitorio. ║ Inoltre, ti riconosciamo la piena proprietà e consegna fisica della suddetta casa, e ci obblighiamo a possederla e utilizzarla in regime di comodato, promettendo di non promuovere alcuna disputa, azione legale o controversia in merito alla casa, ma anzi di difenderla e garantirla legittimamente a te, ai tuoi eredi e a chiunque tu avessi deciso di trasferirla, assumendoci anche le spese necessarie per farlo. Nel caso in cui non dovessimo rispettare gli accordi pattuiti, ci impegniamo a rimborsarti la pena pari al doppio del valore della casa al momento della sua vendita. Inoltre, impegniamo tutti i nostri beni presenti e futuri come garanzia per l'osservanza di questi accordi, rinunciando a qualsiasi beneficio derivante da nuove leggi o norme giuridiche. In particolare, io Raimonda rinuncio al diritto di ipoteca, al senatus consultum velleianum, alla legge di Giulio sul fondo dotale e alla legge che afferma: «Se una donna acconsente a un contratto di prestito col proprio marito o scrive una propria sostanza o si obbliga personalmente, essa non è obbligata a meno che non sia chiaramente dimostrato che il denaro sarà utilizzato per il beneficio della stessa donna». Tutto ciò viene fatto alla presenza, col consenso e la volontà del mio detto marito e del consiglio di Ardizzone Giudice e Ottone Maura, che in questo caso chiamo vicini e parenti. Redatto nella città di Ventimiglia, nella casa di Manfredi de Langasco, con i testimoni richiesti Raimondo Nata e Oberto Gaia di Burdigueta. Nell'anno e nella data sopracitata.
Nello stesso anno, il nove di dicembre, (N.d.T.: questo atto) viene revocato su richiesta delle parti, con i testimoni presenti Oberto Giudice, Giacomo Laurencio e Oberto Intraversato.