Data di nascita

?

Periodo di riferimento

1260-1261

Data della morte

?

Cosa si sa

Iacopa Iudex nasce a Ventimiglia da Oberto. Non conosciamo il nome della madre. Una di almeno cinque figli: Raimondo, Ottone, Gherardo, Obertino e Iacopa. Di lei non sappiamo altro.

Non conosciamo il luogo e la data della morte.

Lista degli Atti dell'Amandolesio

Iacopa Iudex viene nominata nei seguenti atti rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio, raccolti e custoditi a Genova, secondo quanto stabilito nelle clausole di pace dopo l'assedio del 1220.

Clicca qui a sinistrasopra sulle singole voci per vederne il contenuto.
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum I: serie α (cart. 56)
Atti dal 1256 al 1258, Cartolarius Instrumentorum II: serie β (cart. 56)
Atti dal 1259 al 1264: serie γ (cart. 57)
Repertorio delle notizie inserite nei Cartolari I & II (cart. 56): serie κ
Repertorio delle notizie inserite nel cartolario 57: serie ν

Nell'Archivio di Stato di Genova si conservano due cartolai notarili nei quali si contengono quasi un migliaio di atti per la massima parte rogati in Ventimiglia dal notaio Giovanni di Amandolesio fra il 1256 ed il 1264. Si tratta del cartolare 56, che comprende rogiti fra il I° dicembre 1256 e il 23 dicembre 1258, e del cartolare 57, che contiene rogiti fra il 28 dicembre 1258 e il 7 dicembre 1264.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1255 al 1258”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1985.

Laura Balletto,
“Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264”,
Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Istituto Studi Liguri, 1993.

MILLESIMO CCLVIIII INDICTIONE PRIMA

In nomine Domini, amen. Cartularius instrumentorum factorum per me Iohannem de Mandolexio notarium in Vintimilio et Rappali, ut infra continetur. Et sunt in isto cartulario instrumenta sex annorum, videlicet de millesimo cclviiii, millesimo cclx, millesimo cclxi, millesimo cclxii, millesimo cclxiii et millesimo cclxiiii, ut inferius per ordinem annotantur, et est signum meum quod appono in instrumentis tale: (S.T.) Iohannes de Mandolexio, notarius Sacri Imperii, rogatus scripsi.

Una menzione particolare merita la professoressa e ricercatrice Laura Balletto, come riportato nei ringraziamenti.

Atto n.177 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

29 gennaio 1260, Ventimiglia.
Giovanni Giudice del fu Raimondo Giudice vende al fratello Oberto tutte le terre e tutti i diritti che possiede nel territorio di Ventimiglia, pro indiviso con lo stesso Oberto e con il fratello Marineto, per il prezzo complessivo di 200 lire di genovini, di cui rilascia quietanza.

Die xxviiii ianuarii, ante vesperas. Ego Iohannes Iudex, filius quondam Raimundi Iudicis, vendo, cedo et trado vel quasi tibi Oberto Iudici, fratri meo, [omnes terras] et omnia iura, rationes et actiones, reales et personales, utiles et directas, mixtas et rei persecutorias, que [et] quas visus sum habere in territorio Vintimilii, pro indiviso tecum et Marineto, fratre nostro, tam in inmobilibus quam in mobilibus, et specialiter in terris et possessionibus subscriptis, agregatis et non agregatis, cultis [et in] cultis: videlicet in valle Vervoni, a molendino de Podio Rainaldo infra et a Çuncho infra et a ca vihi et Banchi usque ad fossatum Vervonis et usque ad Roccam de Alma Antiqua, et id quod visus sum [habere] ad collam Luparie et in gerbo montis Manli, cui gerbo coheret superius serrum, inferius terra Raimundi de [Briga]; item ad Guisurfos, in peda una terre, cui coheret superius terra Oberti Gençane, inferius terra Oberti Barbax[ore; item] ad Pinetam, in vinea et in gerbo atque domo, quibus coheret superius via, inferius litus maris et ab uno [latere] ; item in Pascherio, in orto, cui coheret superius via, inferius terra Guillelmi Marosi et a latere heredes quondam [Willelmi] Calcie, sive in predictis omnibus alie sint coherencie; item partem mihi contingentem in casalibus que visi sumus habere simul in Vin[timilio] et in pedagio, ripa, anchis, lombolis et in molendinis factis et faciendis in Pascherio Vintimilii; item in [feudis] quod debeo recipere et habeo in comuni Ianue, videlicet soldos quadraginta ianuinorum annuatim. Item omnia [iura que] pervenire possent vel pervenerint aliquae occasione in districtu Vintimilii et in Ianua occasione successionis patris nostri quondam Raimundi Iudicis et matris nostre quondam Sibilie et avi nostri quondam Oberti Iudicis et amite nostre Iacobe, filie dicti Oberti, ad habendum, tenendum, possidendum et de cetero quicquid volueris iure proprietario et titulo [em]ptionis faciendum, nichil ex predictis in me retento, finito precio librarum ducentarum [ianuinorum], de quibus [me bene] Il quietum et solutum voco, renuntians exceptioni non n[umera]te seu recepte pec[un]íe et omni exceptioni mihi competenti et competiture. Quod si ultra dictum precium valent, s[cie]ns ipsarum veram extim[a]tionem, id quod ultra valent tibi mera et pura donatione inter vivos dono et finem inde tibi fa[ci]o et refutacionem a[tq]ue pactum de non petendo, renuntians legi deceptionis dupli et ultra et legi dicenti donation[em] ultra quingentos a[u]reos non valere nisi actis fuerit insinuata. Possessionem insuper et dominium vel quasi predictarum [tibi tradid]isse conf[it]eor, constituens me ipsas tuo nomine tenere et precario possidere dum possidebo vel ipsarum possessionem sumpseris cor[po]ralem, promittens de predictis nullam deinceps movere litem, actionem seu controversiam nec requisitionem f[acer]e, set potius ipsas ab omni persona legittime defendere, auctorigare et disbrigare meis expensis promitto. Alioquin penam dupli de quanto et quotiens contrafieret cum omnibus dampnis et expensis propterea factis et habitis tibi dare et restituere promitto, rato manente pacto. Pro dupla evictione et pena et predictis omnibus et singulis observandis universa bona mea habita et habenda tibi pigneri obligo. Confiteor me esse maiorem annorum viginti duorum, iurans insuper, corporaliter tactis Sacris Scriptum, ut supra dictum est attendere, compiere et observare et non contravenire, faciens omnia consilio Ardiçonis Iudicis et Guiranni Tende1, propinquorum et vidnorum meorum. Actum in domo Manfredi de Langasco, qua habitat dictus Obertus, presentibus testibus togatis Fulcone Vienna et dictis consiliatoribus. Anno et indictione ut supra.

Ɑ Millesimo cclxi, indictione tercia, die xxi ianuarii, post terciam, in capitulo Vintimilii, presentibus testibus Raimundo Iudice, Iliono Conrado et Iohanne Cavugio notario, cassata volúntate parcium.

Atto n. 177
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.


1 Da notare che Giovanni indica Guglielmo Tenda come un suo parente. Non sappiamo tutavia in che termini. Potrebbe avere sposato una Giudice ma non sappiamo quale.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
Il 29 gennaio, prima del vespro. Io, Giovanni Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, vendo, cedo e trasferisco, o quasi, a te, Oberto Giudice, mio fratello, tutte le terre e tutti i diritti, ragioni e azioni, reali e personali, utili e diretti, misti e di persecuzione, che mi risulta di possedere nel territorio di Ventimiglia, in comunione con te e nostro fratello Marineto, sia in beni immobili che mobili, e specificamente nelle seguenti terre e proprietà, aggregate e non aggregate, coltivate e non coltivate: vale a dire nella valle di Vervoni, dal mulino di Podio Rainaldo verso l'interno, da Zunchi verso l'interno, dalla ca … via e Banchi fino al fossato di Vervoni e fino alla Rocca dell'Anima Antica, e ciò che mi risulta di possedere al collo di Luparie e nel campo del monte Manli, col cui campo confina sopra con il bosco, sotto con la terra di Raimondo di Briga; allo stesso modo a Guisurfos, in una parte di terra, con cui confina sopra con la terra di Oberto Genzane, sotto con la terra di Oberto Barbasso…; allo stesso modo a Pineta, nella vigna e nel campo e nella casa, con cui confina sopra con la strada, sotto con la riva del mare e da un lato…; allo stesso modo a Pascherio, nell'orto, con cui confina sopra con la strada, sotto con la terra di Guglielmo Marosi e lateralmente con gli eredi del defunto Guglielmo Calcie, o in tutto ciò che riguarda le predette proprietà; allo stesso modo la mia parte che mi spetta nelle case che ci risulta possedere insieme a Ventimiglia e nel pedaggio, lungo la riva, negli annessi, nelle spese e nei mulini costruiti e da costruire a Pascherio di Ventimiglia; allo stesso modo nei feudi che devo ricevere e ho nel comune di Genova, vale a dire quaranta soldi genovesi all'anno. Inoltre, cedo a te tutti i diritti che potrebbero pervenirmi o siano pervenuti nel distretto di Ventimiglia e a Genova a seguito dell'eredità del nostro defunto padre Raimondo Giudice, della nostra defunta madre Sibilla e del nostro defunto nonno Oberto Giudice, nonché della nostra zia Iacopa, figlia del suddetto Oberto, per avere, tenere, possedere e fare tutto ciò che desideri secondo diritto di proprietà e titolo di acquisto, senza trattenere nulla di quanto sopra, previo pagamento del prezzo di duecento lire genovesi, di cui mi dichiaro ben quieto e soddisfatto, rinunciando all'eccezione di denaro non contato o ricevuto e a ogni eccezione che mi spetti o possa spettarmi. Se il valore supera il suddetto prezzo, essendo a conoscenza della reale stima di esso, ciò che supera ti dono con pura e semplice donazione tra vivi e ne pongo fine e rinuncia, nonché patto di non richiesta, rinunciando alla legge della duplicazione nell'atto di donazione e alla legge che afferma che la donazione superiore a cinquecento aurei non è valida se non è stata sottoscritta. Inoltre, riconosco di averti consegnato il possesso e la proprietà o quasi delle suddette cose, nominando te a tenerle e possederle precariamente nel tuo nome finché le possiederò o tu ne avrai preso possesso fisicamente, promettendo di non sollevare ulteriori controversie, azioni o questioni in merito a quanto sopra, ma piuttosto di difendere, autorizzare e liberare legittimamente da ogni altra persona a mie spese. Altrimenti, prometto di pagare e restituire a te la pena del doppio di qualsiasi violazione commessa, insieme a tutti i danni e le spese ad essa correlati, mantenendo fermo il patto. Per la doppia evizione e la pena e per l'osservanza di tutto quanto sopra, impego come pegno tutti i miei beni presenti e futuri a te. Confesso di avere più di ventidue anni, giuro inoltre, toccando fisicamente le Sacre Scritture, di attenersi, compiere e osservare quanto sopra e di non andare contro, facendo tutto sotto il consiglio di Ardizzone Giudice e di Guglielmo Tenda, miei parenti e testimoni. Fatto nella casa di Manfredo de Langasco, dove risiede il suddetto Oberto, in presenza dei testimoni in abito togato Fulcone Vienna e dei suddetti consiglieri. Anno e indizione come sopra indicati.
Nell'anno 1261, terza indizione, il 21 gennaio, dopo terza, nel capitolo di Ventimiglia, in presenza dei testimoni Raimondo Giudice, Ilione Corrado e Giovanni Cavugio, con il consenso delle parti revocato.

Atto n.345 della serie γ

Notaio Giovanni de Amandolesio

21 gennaio 1261, Ventimiglia.
Oberto Giudice del fu Raimondo Gudice, da una parte, e Giovanni Giudice, suo fratello, dall'altra, dividono fra loro i beni mobili e immobili che furono di proprietà dei loro genitori, del nonno e della zia Iacopa e tutti gli altri beni che possiedono in comune.

Oberti et Iohannis Iudicis.
Die xxi ianuarii, ante nonam. Divisionem fecerunt ad invicem inter se Obertus Iudex, filius quondam Raimundi Iudicis, ex una parte, et Iohannes Iudex, eius frater, ex altera, de bonis mobilibus et inmobilibus parentum suorum, videlicet patris et matris eorum, et avi et amite sue, domine Iacobe, et aliorum bonorum suorum que simul comunia habebant. In primis, de possessionibus, venit in parte dicto Iohanni pecia una terre arborate ficuum posite in valle Vervoni, quam tenet Raimundus Balneatus. Item in dicta valle alia pecia terre arborate ficuum, quam tenet Refreidatus, in qua pecia terre Aldina soror dictorum fratrum et uxor Iacobi de Volta, est extimata, ut dicunt, de libris viginti. Item in dicta valle alia peda terre vacue, ubi dicitur Sanctus Felianus, in qua similiter dicunt dictam Aldinam esse extimatam de libris duodecim. Item in dicta valle alia peda terre vacue iuxta terrain episcopalem. Item terda pars, pro indiviso simul et cum Marineto, eorum fratre, de omni eo quod visi sunt habere in territorio Vintimilii, loco ubi dicitur mons Malus. Item in dicta valle Vervonis, ubi dicitur Fulberta, pecia una terre arborate ficuum, cui coheret superius et inferius via. Item in territorio Vintimilii loco ubi dicitur Pineta, medietas pro indiviso unius pecie terre vacue, cum medietate murorum superpositorum unius domus. Item, ubi didtur Pascherium, medietas unius pecie terre, similiter pro indiviso, cui toti coheret superius ortus dicti Marineti, inferius ortus Ugonis Calde, ab uno latere via et ab alio latere ortus Guiranni Tende. Item terda pars pro indiviso omnium rationum quas visi sunt habere dicti fratres in ripa Vititimilii. Item, de mobili, venit in parte dicto Iohanni soldi triginta ex libris quatuor et dimidia quas dicti fratres consueti sunt recipere annuatim a comuni Ianue pro feudo, tali modo quod (pro) dicto feudo non possit petere aliquid usque ad annos decem proxime venturos. In parte vero dicti Oberti evenit in valle Vervonis, de possessionibus, omnes terre quas tenet Guillelmus Laurencius, tam arborate quam vacue. Item medietas unius pecie terre vacue posite ad Pinetam, cum medietate murorum superpositorum unius domus, pro indiviso. Item in territorio Vintimilii, ubi dicitur mons Malus, terda pars, pro indiviso simul et cum dicto Marineto, de omni eo quod ibi visi sunt habere. Item in Pascherio Vintimilii medietas unius orti pro indiviso, cui toti coheret superius ortus dicti Marineti, inferius ortus Ugonis Calcie, ab uno latere via et ab alio latere ortus Guiranni Tende. Item pecia una terre posite in Felegucto, arborata ficuum, cui coheret superius terra Oberti Gençane, inferius terra Oberti Barbaxore et terra dicti Oberti Gençane, ab uno latere terra episcopalis Vintimilii et ab alio latere terra Isnardi Travache. Item, de mobili, tercia pars pro indiviso omnium rationum quas visi sunt habere dicti fratres in ripa Vintimilii. Item soldi triginta ex illis libris quatuor et dimidia quas dicti fratres consueti sunt recipere annuatim pro feudo a comuni Ianue. Quam divisionem ambe partes firmarti et ratam habere et non revocare perpetuo promiserunt, sub pena librarum centum ianuinorum a qualibet parte stipulata et promissa, rata semper manente divisione, iurantes insuper ambo dicti fratres, tactis corporaliter Sacris Scripturis, ut supra dictum est attendere, compiere et observare et non revocare, sub dicta pena, dans dictus Obertus et concedens dicto Iohanni, pro dicta parte sua, omnia iura que habet vel habere posset in parte que venit dicto Iohanni et dictus Iohannes dans et concedens dicto Oberto, pro dicta parte sua, omnia iura que habet vel habere posset aliqua occasione in parte predicti Oberti, faciens ego dictus Iohannes hec omnia et singula supradicta consilio Raimundi Iudicis et Guiranni Tende, vicinorum meorum, quos in hoc casu meos propinquos eligo et appello, et confiteor me maiorem esse annorum viginti. Actum in capitulo Vintimilii, presentibus testibus rogatis Iliono Conrado, Guillelmo Arnaldo et dictis consiliatoribus. Anno et indictione ut supra.

Atto n. 345
Atti rogati in Ventimiglia dal notaio
Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264.
Cartolare 57,
in Laura Balletto, op. cit.

Traduzione (di Dario de Judicibus):
A Oberto e Giovanni Giudice.
Il ventuno gennaio, prima delle nove. Hanno fatto una divisione tra di loro Oberto Giudice, figlio del defunto Raimondo Giudice, da una parte, e Giovanni Giudice, suo fratello, dall'altra, riguardo ai beni mobili e immobili dei loro genitori, cioè del padre e della madre, e del nonno e della zia loro, signora Iacoba, nonché di altri loro beni che possedevano in comune. Innanzitutto, per quanto riguarda le proprietà, a Giovanni è andato in parte un pezzo di terra piantata ad alberi di fichi situato nella valle di Vervoni, che tiene Raimondo Balneatore. Altri pezzi di terra piantati ad alberi di fichi sono situati nella suddetta valle, uno dei quali è tenuto da Refreidato, e in quel pezzo di terra viene stimata la presenza di Aldina, sorella dei suddetti fratelli e moglie di Giacomo di Volta, per un valore di venti lire, si dice. Inoltre, nella suddetta valle c'è un altro pezzo di terra vuota chiamato San Feliano, dove si dice che anch'essa la suddetta Aldina sia stimata per un valore di dodici lire. Nella stessa valle c'è un altro pezzo di terra vuota accanto al terreno vescovile. Inoltre, un terzo in comproprietà insieme a Marineto, loro fratello, di tutto ciò che si presume di avere nel territorio di Ventimiglia, nella località chiamata Monte Malo. Nella suddetta valle di Vervoni, chiamata Fulberta, c'è un pezzo di terra piantata ad alberi di fichi, adiacente a una strada sia superiormente che inferiormente. Nel territorio di Ventimiglia, nella località chiamata Pineta, c'è metà in comproprietà di un pezzo di terra vuota, con metà dei muri sovrapposti di una casa. Inoltre, nella località chiamata Pascherio, c'è metà di un pezzo di terra, anch'essa in comproprietà, adiacente al lato orientale del suddetto Marineto, al lato occidentale del suddetto Ugo Caldo, da un lato la strada e dall'altro il campo di Guglielmo di Tenda. Un terzo in comproprietà di tutti i redditi che i suddetti fratelli si presume di avere sulla riva di Ventimiglia. Inoltre, per quanto riguarda i beni mobili, a Giovanni è andato in parte trenta soldi, su una somma di quattro lire e mezza, che i suddetti fratelli sono soliti ricevere annualmente dal comune di Genova come feudo, con la condizione che non possa richiedere alcunché per il suddetto feudo fino ai prossimi dieci anni. A Oberto, invece, è andata in parte nella valle di Vervoni, per quanto riguarda le proprietà, tutte le terre che tiene Guglielmo Lorenzo, sia piantate ad alberi che vuote. Inoltre, metà di un pezzo di terra vuota situato a Pineta, con metà dei muri sovrapposti di una casa, in comproprietà. Nella località di Ventimiglia, nella zona chiamata Monte Malo, un terzo in comproprietà insieme al suddetto Marineto, di tutto ciò che si presume di avere lì. Inoltre, a Pascherio di Ventimiglia, metà di un orto in comproprietà, adiacente al lato orientale del suddetto Marineto, al lato occidentale del suddetto Ugo Calcio, da un lato la strada e dall'altro il campo di Guglielmo di Tenda. Un pezzo di terra situato a Felegucto, piantato ad alberi di fichi, adiacente superiormente alla terra di Oberto Gencane, inferiormente alla terra di Oberto Barbassore e alla terra del suddetto Oberto Genzane, da un lato la terra vescovile di Ventimiglia e dall'altro la terra di Isnardi Travache. Per quanto riguarda i beni mobili, un terzo in comproprietà di tutti i redditi che i suddetti fratelli si presume avere sulla riva di Ventimiglia. Inoltre, trenta soldi di quelle quattro lire e mezza che i suddetti fratelli sono soliti ricevere annualmente come feudo dal comune di Genova. Tale divisione è stata confermata e ratificata da entrambe le parti e promettono di non revocarla in eterno, sotto la pena di cento lire genovesi per ciascuna parte, pattuita e promessa, con la divisione che rimane sempre valida, giurando entrambi i suddetti fratelli, toccando fisicamente le Sacre Scritture, di attenersi, osservare e non revocare quanto sopra detto, sotto la suddetta pena. A tal fine, il suddetto Oberto concede al suddetto Giovanni, per la sua parte, tutti i diritti che ha o potrebbe avere nella parte che spetta al suddetto Giovanni, e il suddetto Giovanni concede e cede al suddetto Oberto, per la sua parte, tutti i diritti che ha o potrebbe avere per qualche ragione nella parte del suddetto Oberto. Io, il suddetto Giovanni, faccio tutto ciò e ogni singola cosa sopra menzionata con il consiglio di Raimondo Giudice e Guglielmo di Tenda, i miei vicini, che in questa situazione scelgo e chiamo come miei parenti, e dichiaro di avere più di vent'anni. Redatto nel capitolo di Ventimiglia, con i testimoni Ilione Conrado, Guglielmo Arnaldo e i suddetti consiglieri, come richiesto. Nell'anno e nell'indizione come sopra.